Sentenza del 26/04/2018 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli inviti al pagamento relativi a Tares 2013 e Tari 2014, sostenendo che gli immobili e le aree facenti parte dell'autostrada e delle sue pertinenze non fossero assoggettabili ai tributi comunali sui rifiuti. Ha invocato l'art. 14 del Codice della strada, secondo cui, per le strade in concessione, i compiti di manutenzione, gestione e pulizia sono esercitati dal concessionario. La società ha inoltre dedotto di provvedere autonomamente, a proprie spese, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e che i locali, utilizzati prevalentemente come strutture di servizio autostradale, non producevano rifiuti in quantità apprezzabile. Sono stati contestati anche il mancato rinvio dell'udienza e l'omessa considerazione dell'annullamento in autotutela di uno degli atti impugnati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello. Ha ritenuto che l'art. 14 del D.lgs. 285/1992 costituisca una disciplina speciale rispetto alla normativa generale sui rifiuti e attribuisca al concessionario autostradale l'obbligo di provvedere alla raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti prodotti nelle aree autostradali e nelle relative pertinenze. Di conseguenza, tali attività non rientrano nella competenza del Comune e la pretesa tributaria comunale non è dovuta per le aree ricomprese nell'ambito autostradale. È stato inoltre preso atto che uno degli atti era già stato annullato in autotutela e sono state compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 14 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati dal concessionario.
La norma è stata qualificata come speciale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti. Per le aree autostradali e le relative pertinenze, l'obbligo di organizzare la raccolta, la gestione e il trasporto dei rifiuti grava sul concessionario, con esclusione della competenza comunale.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e disciplina della tassa sui rifiuti
La disciplina generale del tributo sui rifiuti non prevale sulla specifica attribuzione di compiti prevista dall'art. 14 del Codice della strada per le aree autostradali.
Tares e Tari
Pur essendo tributi destinati a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti, non possono essere richiesti dal Comune quando, in base a una norma speciale, la gestione dei rifiuti nell'area interessata compete direttamente al concessionario autostradale.
Massime di principio
- Quando un'area è sottoposta a una disciplina speciale che attribuisce a un soggetto diverso dal Comune la gestione e la pulizia, tale disciplina può escludere l'applicazione della normativa comunale generale sui rifiuti.
- Per le autostrade in concessione, l'obbligo del concessionario può comprendere non solo lo spazzamento, ma anche la raccolta, la gestione e il trasporto dei rifiuti prodotti nelle aree autostradali e nelle pertinenze.
- La debenza della Tari o di tributi analoghi non dipende sempre dalla mera esistenza del servizio comunale nel territorio: occorre verificare chi sia giuridicamente competente a gestire i rifiuti nell'area specifica.
- In situazioni analoghe è essenziale dimostrare che gli immobili o le aree rientrino effettivamente nel perimetro autostradale o nelle sue pertinenze e che la gestione dei rifiuti sia assolta dal concessionario in forza della normativa applicabile.
- L'annullamento in autotutela di un atto impositivo elimina la materia del contendere limitatamente a quell'atto, ma non comporta automaticamente l'annullamento degli altri atti eventualmente impugnati.
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