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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli inviti al pagamento relativi a Tares 2013 e Tari 2014, sostenendo che gli immobili e le aree facenti parte dell'autostrada e delle sue pertinenze non fossero assoggettabili ai tributi comunali sui rifiuti. Ha invocato l'art. 14 del Codice della strada, secondo cui, per le strade in concessione, i compiti di manutenzione, gestione e pulizia sono esercitati dal concessionario. La società ha inoltre dedotto di provvedere autonomamente, a proprie spese, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e che i locali, utilizzati prevalentemente come strutture di servizio autostradale, non producevano rifiuti in quantità apprezzabile. Sono stati contestati anche il mancato rinvio dell'udienza e l'omessa considerazione dell'annullamento in autotutela di uno degli atti impugnati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello. Ha ritenuto che l'art. 14 del D.lgs. 285/1992 costituisca una disciplina speciale rispetto alla normativa generale sui rifiuti e attribuisca al concessionario autostradale l'obbligo di provvedere alla raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti prodotti nelle aree autostradali e nelle relative pertinenze. Di conseguenza, tali attività non rientrano nella competenza del Comune e la pretesa tributaria comunale non è dovuta per le aree ricomprese nell'ambito autostradale. È stato inoltre preso atto che uno degli atti era già stato annullato in autotutela e sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati dal concessionario.

    La norma è stata qualificata come speciale rispetto alla disciplina generale sui rifiuti. Per le aree autostradali e le relative pertinenze, l'obbligo di organizzare la raccolta, la gestione e il trasporto dei rifiuti grava sul concessionario, con esclusione della competenza comunale.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e disciplina della tassa sui rifiuti

    La disciplina generale del tributo sui rifiuti non prevale sulla specifica attribuzione di compiti prevista dall'art. 14 del Codice della strada per le aree autostradali.

  • Tares e Tari

    Pur essendo tributi destinati a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti, non possono essere richiesti dal Comune quando, in base a una norma speciale, la gestione dei rifiuti nell'area interessata compete direttamente al concessionario autostradale.

Massime di principio

  • Quando un'area è sottoposta a una disciplina speciale che attribuisce a un soggetto diverso dal Comune la gestione e la pulizia, tale disciplina può escludere l'applicazione della normativa comunale generale sui rifiuti.
  • Per le autostrade in concessione, l'obbligo del concessionario può comprendere non solo lo spazzamento, ma anche la raccolta, la gestione e il trasporto dei rifiuti prodotti nelle aree autostradali e nelle pertinenze.
  • La debenza della Tari o di tributi analoghi non dipende sempre dalla mera esistenza del servizio comunale nel territorio: occorre verificare chi sia giuridicamente competente a gestire i rifiuti nell'area specifica.
  • In situazioni analoghe è essenziale dimostrare che gli immobili o le aree rientrino effettivamente nel perimetro autostradale o nelle sue pertinenze e che la gestione dei rifiuti sia assolta dal concessionario in forza della normativa applicabile.
  • L'annullamento in autotutela di un atto impositivo elimina la materia del contendere limitatamente a quell'atto, ma non comporta automaticamente l'annullamento degli altri atti eventualmente impugnati.

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