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Sentenza

Sentenza n. 1932/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano Sezione Lavoro n. 2789/2023, pubblicata il 12.9.2023;

Giustizia amministrativa202503227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato al pagamento di € 622,74 per servizi prestati a tempo determinato, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale civile di Milano n. 2789/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 febbraio 2025 quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore un credito retributivo di € 622,74, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, affermando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Il concetto di titolo esecutivo va distinto dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; quest'ultima, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria, senza che ciò incida sulla decorrenza del termine dilatorio. Nel merito, il giudice ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza della creditrice entro i successivi sessanta giorni e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo.

  • art. 474 c.p.c.

    diritto certo, liquido ed esigibile

    Individua il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per portare la sentenza a esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma dovuta da una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità.
  • La nozione di titolo esecutivo rilevante ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 è distinta dalla spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c.; la soppressione della necessità della spedizione in forma esecutiva non impedisce la decorrenza del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza conforme all'originale.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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