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Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 1054/2024, resa su ricorso Rg. 17627/2019, depositata il 25.02.2024;

Giustizia amministrativa202501411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che ordinava al Comune la restituzione di 3.860 mq di terreno e il pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania n. 1054/2024, notificata al Comune l’8 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Comune alla restituzione, libera e sgombra da persone e cose, di una porzione di 3.860 mq del fondo di proprietà della società, nonché al pagamento di somme per il mancato godimento del bene, delle spese di lite e delle spese di CTU. Il Comune non aveva dato esecuzione al titolo. Nel corso del giudizio le parti hanno sottoscritto una transazione avente a oggetto le somme dovute, sicché la ricorrente ha mantenuto l’interesse soltanto alla restituzione del terreno e alla nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha chiesto un ulteriore rinvio, prospettando l’impossibilità di procedere all’immediata restituzione e la possibilità di definire ulteriormente la vicenda. La ricorrente si è opposta. Il Comune non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha provato l’avvenuto adempimento dell’obbligo restitutorio.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore rinvio, ritenendo insussistenti le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e valorizzando la già intervenuta concessione di un rinvio, il tempo trascorso dalla sentenza civile e dalla transazione, nonché le esigenze di ragionevole durata del processo. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di ottemperanza relativa alle somme di denaro, poiché la transazione del 12 novembre 2025 aveva eliminato la posizione di contrasto tra le parti e definito le pretese economiche. Ha invece accolto la domanda relativa alla restituzione del terreno: verificata la ritualità dell’azione, la definitività del titolo e la sua notificazione, e applicando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce, ha ritenuto persistente l’obbligo del Comune. Ha ordinato al Comune di eseguire la restituzione entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Siracusa, assegnandogli ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine comunale. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

    La sentenza civile passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    La disposizione riguarda il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

    L’azione è stata proposta entro il termine previsto per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione al termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza.

    Il deposito del ricorso è stato ritenuto tempestivo secondo il rito applicabile.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali”.

    Il rinvio dell’udienza richiede situazioni eccezionali, costituite da gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; la mera possibilità di una definizione transattiva non è sufficiente.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    La disposizione consente la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

    Il giudice dell’ottemperanza può predisporre sin dalla sentenza la nomina del commissario, subordinandone l’intervento al mancato adempimento entro il termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli.

    Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che deduce l’adempimento o altri fatti impeditivi dell’obbligo esecutivo deve fornire la relativa prova.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

    Il termine disciplina la presentazione della nota specifica delle spese per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario rientrano tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’adempimento o gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • La transazione intervenuta tra le parti, sia essa novativa sia conservativa, elimina la posizione di contrasto e determina il venir meno dell’interesse a una pronuncia sulla domanda di ottemperanza relativa alle pretese transatte, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di situazioni eccezionali, riconducibili a gravi ragioni che incidano sulle fondamentali esigenze di difesa; la prospettiva di ulteriori trattative o di una possibile transazione non basta, soprattutto quando sia già stato concesso un precedente rinvio e sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi alla scadenza infruttuosa del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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