Sentenza del 29/04/2016 n. 8539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2001, contestando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, con conseguente recupero delle imposte e applicazione delle sanzioni. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi, sostenendo, tra l'altro, la nullità della loro notificazione, effettuata presso il domicilio del legale rappresentante anziché presso la sede sociale, nonché l'erroneità della ricostruzione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno e la deducibilità di alcuni costi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni dei contribuenti, ritenendo insanabile il vizio di notifica e insufficiente la prova fornita dall'Agenzia sui ricarichi e sui costi non deducibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia e ha rigettato il secondo. Ha stabilito che la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza e lo abbia tempestivamente impugnato. Ha inoltre affermato che spetta al contribuente provare l'esistenza, l'effettivo ammontare e la deducibilità dei costi invocati per ridurre la pretesa fiscale, trattandosi di fatti limitativi dell'imposizione. Il secondo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia della Commissione regionale, è stato rigettato perché il giudice di merito aveva comunque esaminato la questione, sebbene interpretando erroneamente il contenuto dell'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Il principio del raggiungimento dello scopo si applica anche agli atti amministrativi e agli avvisi di accertamento tributari. La proposizione tempestiva del ricorso da parte del contribuente dimostra che l'atto è stato conosciuto e consente di sanare la nullità della notificazione.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione sottoposta al suo esame, anche se l'abbia interpretata o decisa in modo erroneo.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Il contribuente che invoca la deduzione di un costo deve provare l'esistenza della spesa, il suo effettivo ammontare e la sua inerenza o deducibilità, poiché tali elementi limitano la pretesa fiscale dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Un vizio nella notificazione di un avviso di accertamento può essere sanato quando il contribuente dimostra di averne avuto effettiva conoscenza, ad esempio impugnandolo tempestivamente; in tal caso, di regola, non può più ottenere l'annullamento per il solo difetto formale della notifica.
- Chi contesta una pretesa fiscale sostenendo di poter dedurre costi deve documentare in modo puntuale l'esistenza, l'importo e la deducibilità delle spese; la semplice annotazione contabile o di bilancio può non essere sufficiente.
- I costi non possono essere dedotti due volte, ad esempio sia come costo di acquisto del bene sia come autonoma spesa accessoria, salvo adeguata prova della loro distinta natura e imputazione.
- La Corte di cassazione può cassare una sentenza e rinviare la causa al giudice di merito quando quest'ultimo abbia applicato erroneamente le regole sulla notificazione o sull'onere della prova, senza sostituirsi nella valutazione definitiva dei fatti ancora da accertare.
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