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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23610/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso introdotto dal lavoratore ex art. 1, comma 47, L. 92/2012 per impugnare il trasferimento dalla sede di Zumpano a quella di Amantea. Il tribunale, ritenuta la domanda estranea al rito speciale della legge Fornero, dispose il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e fissò l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. La società propose opposizione avverso tale ordinanza ex art. 1, comma 51, L. 92/2012; il tribunale rigettò l’istanza e cancellò la causa dal ruolo, ritenendo l’opposizione ammissibile solo contro ordinanze di accoglimento o rigetto in materia di licenziamento. La società impugnò poi tale decisione davanti alla corte d’appello con un reclamo, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario o, in subordine, il rigetto. La corte d’appello dichiarò inammissibile il reclamo, osservando che il mutamento di rito non definiva il giudizio e che ogni doglianza poteva essere fatta valere nel giudizio tuttora pendente. In cassazione la società dedusse, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell’art. 1, comma 58, L. 92/2012, dell’art. 339 c.p.c. e di varie norme processuali, censurando la declaratoria di inammissibilità del reclamo e la ritenuta non impugnabilità dell’ordinanza di mutamento del rito; inoltre denunciò la violazione dell’art. 1, comma 51, L. 92/2012 per avere la corte d’appello escluso la proponibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza di mutamento del rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure e ha confermato la correttezza della decisione di merito. Ha ribadito che l’ordinanza che dispone il mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio, non definisce il giudizio e non è impugnabile né con opposizione né con ricorso per cassazione, neppure come regolamento di competenza. Ha inoltre precisato che l’adozione di un rito errato non determina di per sé nullità deducibile come motivo di impugnazione, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio, sul diritto di difesa o abbia provocato uno specifico pregiudizio processuale, evenienze che nel ricorso non erano state allegate. Nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 47, L. 92/2012

    Norma richiamata come base del rito speciale introdotto dal lavoratore per l’impugnazione del trasferimento.

  • art. 1, comma 51, L. 92/2012

    La Corte nega che consenta l’opposizione avverso un’ordinanza di solo mutamento del rito, perché l’opposizione è prevista per provvedimenti decisori tipici del procedimento speciale.

  • art. 1, comma 58, L. 92/2012

    Richiamato nel primo motivo; la Corte lo considera nel quadro della disciplina delle impugnazioni del rito Fornero, ma esclude l’impugnabilità del provvedimento di mutamento del rito.

  • art. 426 c.p.c.

    Consente il mutamento del rito quando la causa è stata introdotta con rito erroneo.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza di discussione dopo il mutamento del rito.

  • art. 339 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’impugnabilità del provvedimento, ma la Corte esclude che il mutamento di rito abbia natura decisoria impugnabile.

  • artt. 181, 290, 309, 307, 354 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nel primo motivo a sostegno delle doglianze contro la gestione processuale del giudizio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’ordinanza che dispone il mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro ha natura meramente ordinatoria e non decisoria: non definisce il giudizio e, pertanto, non è autonomamente impugnabile con opposizione, reclamo o ricorso per cassazione.
  • L’erronea adozione di un rito processuale non comporta automaticamente nullità del procedimento; la nullità è rilevante solo se l’errore ha concretamente inciso sul contraddittorio, sul diritto di difesa o ha determinato uno specifico pregiudizio processuale per la parte.
  • Le impugnazioni dirette contro provvedimenti che si limitano a regolare il rito sono inammissibili quando il provvedimento non contiene una statuizione definitiva sulla domanda o sul rapporto dedotto in giudizio.
  • Nel rito del lavoro, la qualificazione del provvedimento come non decisorio impedisce di far valere autonomamente, in sede di gravame, questioni che possono essere riproposte nel prosieguo del giudizio pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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