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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza n.267 del 28.10.2020 (prot. n.31025, notificata il 13.11.2020, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino ha ordinato ai ricorrenti, “in qualità di soggetti proprietari e responsabili dell'abuso in premessa generalizzato, relativo alle opere realizzate su civile abitazione sita in Via Maggiore P. Toselli 27, distinto in Catasto Urbano al Foglio 23 particella 1246 subalterno 1 e 2, nel PRG vigente il lotto ricade nella zona di completamento B1”, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione a propria cura e spese entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202100173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in totale difformità dal titolo edilizio, comprendenti ampliamenti volumetrici, chiusura di una veranda, variazioni interne e mutamento del garage in abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 267 del 28 ottobre 2020, relativa a opere realizzate su un’abitazione assentita con concessione edilizia del 1979. Hanno dedotto: la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione del provvedimento, ritenuto privo dell’indicazione adeguata delle ragioni giuridiche e fattuali; l’erronea qualificazione degli interventi ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli abusi avrebbero dovuto essere ricondotti alla diversa fattispecie della parziale difformità sanzionata dall’art. 34, comma 1. Le opere contestate comprendevano, tra l’altro, la chiusura di una veranda con incremento della superficie coperta e del volume, la realizzazione di ulteriori vani al piano rialzato e seminterrato, nonché la trasformazione del locale garage in abitazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la natura vincolata e sanzionatoria dell’ordinanza di demolizione: al ricorrere dell’abuso edilizio, l’amministrazione deve adottare la misura senza necessità di un previo contraddittorio procedimentale. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione, poiché l’ordinanza individuava puntualmente le opere abusive e le norme violate; per un ordine di demolizione non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto alla rimozione, né sull’eventuale prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del privato. Quanto alla qualificazione degli abusi, il giudice ha ritenuto corretto il richiamo all’art. 31 del d.P.R. 380/2001, in ragione della pluralità e rilevanza delle modifiche, degli ampliamenti volumetrici, della creazione di nuovi vani e del mutamento della destinazione d’uso, elementi idonei a integrare una difformità totale rispetto al titolo edilizio. Le spese sono state dichiarate nulla per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria adottata nell’ambito di un procedimento vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio, in una fattispecie vincolata quale l’ordine di demolizione, non conduce di per sé all’annullamento dell’atto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione è applicabile anche in caso di mancanza sostanziale del permesso, ricorrente quando l’opera, pur assistita da un titolo, sia realizzata in totale difformità rispetto a esso.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alla fattispecie degli interventi eseguiti in totale difformità è ritenuto coerente con la consistenza e la pluralità delle opere realizzate.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La parziale difformità ricorre soltanto quando l’intervento, pur contemplato dal titolo, si discosti da esso per modifiche a elementi particolari e non essenziali, senza incidere sulle strutture essenziali dell’opera; tale fattispecie è stata esclusa nel caso concreto.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e sanzionatoria; pertanto, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. 241/1990.
  • L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’abuso, poiché la ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato è già stata effettuata dal legislatore; è sufficiente l’individuazione delle opere abusive e delle norme edilizie violate.
  • La difformità totale rispetto al titolo edilizio ricorre quando le opere realizzano un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o per la creazione di volumi nuovi e autonomi.
  • La parziale difformità presuppone invece che l’intervento sia riconducibile a quello assentito e si discosti dal progetto soltanto per modifiche qualitative o quantitative relative a elementi particolari e non essenziali, senza incidere sulle strutture essenziali dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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