Cassazione Civile, Ordinanza n. 26274/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già destinatario di un primo licenziamento poi annullato in giudizio, aveva impugnato un secondo licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro per asserite frasi offensive rivolte all'amministratore unico. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, annullando il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, reintegrando il lavoratore e condannando la società a corrispondere un'indennità risarcitoria pari a sette mensilità. La Corte aveva però respinto le domande del lavoratore volte a far dichiarare la nullità del licenziamento per ritorsione e per abuso del diritto. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con cinque motivi, omesso esame di fatti decisivi e plurime violazioni di legge in relazione alla nullità/ritorsività del licenziamento e all'abuso del diritto; ha inoltre censurato la quantificazione del risarcimento, sostenendo che il periodo di disoccupazione considerato dai giudici di merito fosse di otto mesi e non di sette.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso per carenza di interesse ad agire, osservando che il lavoratore aveva già ottenuto la reintegrazione e il risarcimento per l'intero periodo di disoccupazione e non aveva allegato quale ulteriore utilità concreta avrebbe tratto dalla declaratoria di nullità del licenziamento per ritorsione o abuso del diritto. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, ritenendo errata la quantificazione dell'indennità risarcitoria: il periodo tra giugno 2018 e gennaio 2019 è di otto mesi, non di sette. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata decisa nel merito, con condanna della società al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, oltre contributi previdenziali; confermate le statuizioni di merito sulle spese, compensate le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il requisito dell'interesse ad agire richiede una soccombenza in senso sostanziale e la concreta utilità giuridica conseguibile dall'accoglimento del gravame; in mancanza di tale allegazione l'impugnazione è inammissibile.
art. 360, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ma i relativi motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il parametro richiamato per denunciare violazione di legge in tema di nullità del licenziamento, ritorsione, abuso del diritto e quantificazione del risarcimento.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla quantificazione del risarcimento, censura poi accolta sul punto del calcolo dei mesi.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e buona fede e al dedotto abuso del diritto.
art. 1324 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli atti unilaterali e alla loro assoggettabilità ai principi del contratto.
art. 1343 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta illiceità della causa del licenziamento ritorsivo.
art. 1344 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illiceità dell'operazione in frode alla legge.
art. 1345 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità per motivo illecito determinante.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'esecuzione secondo buona fede e al divieto di abuso del diritto.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal ricorrente come base della nullità del licenziamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova degli addebiti e della dedotta ritorsività/nullità.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato formatosi sul primo licenziamento.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato formale.
art. 2 d.lgs. n. 23/2015
Norma evocata per la tutela applicabile in caso di licenziamento nullo: reintegra, risarcimento dal licenziamento alla reintegra, con deduzione dell'aliunde perceptum e minimo risarcitorio.
art. 3 d.lgs. n. 23/2015
Norma applicata dalla Corte d'appello per l'ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato: reintegra e indennità risarcitoria fino a dodici mensilità, con deduzione dell'aliunde perceptum.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo sull'asserita nullità/ritorsività del licenziamento e sull'abuso del diritto.
art. 7 L. 300/1970
Richiamato per contestare la legittimità del procedimento disciplinare.
art. 2 L. 604/1966
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti e alla disciplina del recesso datoriale.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del risarcimento e sull'inadempimento datoriale.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio di liquidazione del danno risarcibile.
art. 1927 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova e sulla quantificazione del danno; dal testo non emerge un'applicazione specifica della norma.
art. 2693 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova e sulla quantificazione del danno; dal testo non emerge un'applicazione specifica della norma.
art. 155 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla durata del periodo risarcibile; dal testo non emerge un'applicazione specifica della norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse quando la parte non indica quale concreta utilità giuridica otterrebbe da una diversa qualificazione del medesimo licenziamento, soprattutto se ha già conseguito reintegra e risarcimento per l'intero periodo di estromissione.
- Ai fini dell'art. 100 c.p.c., non basta lamentare la nullità o ritorsività dell'atto: occorre allegare e dimostrare una soccombenza sostanziale ulteriore e un vantaggio pratico effettivo derivante dall'accoglimento della censura.
- Nel regime del d.lgs. n. 23/2015, la nullità del licenziamento e l'ingiustificatezza qualificata con insussistenza del fatto materiale possono comportare tutele risarcitorie che, nel caso concreto, risultano equivalenti quanto al ristoro del periodo di disoccupazione già integralmente coperto.
- La liquidazione dell'indennità risarcitoria deve essere coerente con il numero effettivo dei mesi intercorrenti tra licenziamento e nuova occupazione; l'errore di calcolo sul periodo risarcibile integra vizio censurabile e correggibile in sede di legittimità se il dato è matematicamente univoco.
- Quando la causa può essere decisa nel merito sulla base di un mero errore di quantificazione, la Cassazione può cassare la sentenza limitatamente al punto errato e pronunciare essa stessa la condanna nella misura corretta.
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