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Ordinanza

Ordinanza n. 1740/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) provvedimento (sconosciuto) dell’ANAC di acquisizione della segnalazione ex art. 222, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla risoluzione del contratto sottoscritto tra quest’ultima e la ricorrente in data 29 maggio 2023; b) provvedimento (sconosciuto) dell’ANAC di annotazione della predetta segnalazione ex art. 222, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla risoluzione del contratto sottoscritto tra quest’ultima e la ricorrente in data 29 maggio 2023; c) segnalazione ex art. 222, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 trasmessa in data 25 settembre 2024 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla risoluzione del contratto sottoscritto tra quest’ultima e la ricorrente in data 29 maggio 2023; d) ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente specie quelli che hanno condotto e\o condurranno alle annotazioni nel casellario informatico pregiudizievoli.

Giustizia amministrativa202411689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: acquisizione e annotazione da parte dell'ANAC di una segnalazione relativa alla risoluzione di un contratto pubblico, nonché la segnalazione stessa e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha chiesto l'annullamento degli atti, indicati in parte come sconosciuti, con i quali l'ANAC avrebbe acquisito e annotato nel Casellario informatico una segnalazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, concernente la risoluzione di un contratto stipulato il 29 maggio 2023. Sono stati impugnati anche la segnalazione del 25 settembre 2024 e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Con precedente ordinanza cautelare non impugnata, il TAR aveva respinto la domanda cautelare rilevando che la segnalazione era stata effettuata ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e non costituiva autonomamente un atto lesivo. Nel corso del giudizio, ANAC ha comunicato di avere iscritto la notizia segnalata nel Casellario informatico delle imprese con provvedimento del 16 giugno 2025. Tale provvedimento non risulta impugnato con motivi aggiunti, né risulta riferita la proposizione di un autonomo ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Dopo il passaggio in decisione, ha rilevato seri dubbi circa l'inammissibilità del ricorso, poiché la segnalazione potrebbe non essere autonomamente lesiva, e circa la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'atto potenzialmente lesivo di iscrizione della notizia nel Casellario informatico, comunicato da ANAC nel corso del giudizio, non risulta essere stato impugnato con motivi aggiunti né con autonomo ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell'inammissibilità e della sopravvenuta carenza di interesse, rinviando la prosecuzione all'udienza pubblica del 26 maggio 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    È indicato quale base normativa della segnalazione relativa alla risoluzione del contratto e dell'attività di acquisizione e annotazione contestata.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    Secondo la precedente ordinanza cautelare richiamata dal TAR, la segnalazione era stata effettuata ai sensi di questa disposizione e non costituiva un atto autonomamente lesivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre alle parti, prima della decisione, la questione rilevata d'ufficio relativa all'inammissibilità e alla sopravvenuta carenza di interesse, assegnando un termine per memorie.

Massime di principio

  • La segnalazione trasmessa all'ANAC in relazione alla risoluzione di un contratto pubblico non è, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, autonomamente lesiva quando gli effetti pregiudizievoli derivano dall'eventuale successiva annotazione nel Casellario informatico.
  • Quando nel corso del giudizio l'amministrazione adotta l'atto successivo potenzialmente lesivo e tale atto non viene impugnato con motivi aggiunti né con autonomo ricorso, può sorgere una questione di sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione dell'atto presupposto o non autonomamente lesivo.
  • Se il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile causa di inammissibilità o di sopravvenuta carenza di interesse, deve assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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