Cassazione Penale, Sentenza n. 36181/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva reiterata. La difesa ha fatto valere che tra l'ultimo reato e quello in contestazione sono trascorsi sei anni (periodo ritenuto superiore a quello di osservazione previsto dall'art. 163 c.p. per l'estinzione del reato in caso di sospensione condizionale della pena) e che la condotta contestata non dimostra un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame limitatamente alla motivazione in ordine all'applicabilità della recidiva e alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (cioè non ha annullato la statuizione di colpevolezza), disponendo che la Corte di merito approfondisca concretamente i precedenti, la loro distanza temporale e il nesso con il fatto addebitato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti)
Norma delittuosa in base alla quale è stata accertata la responsabilità per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti; utilizzata quale fatto base della condanna, non contestata in cassazione.
codice penale
Richiamato dalla difesa per sostenere che il periodo intercorso (sei anni) renderebbe irrilevante la recidiva ai fini dell'estinzione del reato in caso di sospensione condizionale; la Corte di Cassazione però ha rilevato che il rilievo temporale va valutato insieme agli altri criteri e non può da solo decidere sull'accertamento della recidiva come indice di pericolosità.
codice penale
Criteri diretti alla determinazione della pena e all'apprezzamento della personalità del reo: la Cassazione richiede che il giudice di merito esamini concretamente il rapporto tra precedenti e fatto attuale secondo i criteri di quest'articolo, per valutare se la recidiva denoti un'accentuata pericolosità sociale.
codice di procedura penale
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza nella parte in cui è stata affermata la responsabilità penale, atteso che in cassazione non sono state mosse censure di merito sulla colpevolezza.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 (Rv. 270419)
Precedente cui la Corte si è richiamata per affermare che la recidiva va considerata come indice di accentuata pericolosità sociale e non come semplice dato descrittivo; per la sua rilevanza bisogna accertare il rapporto concreto tra precedenti e nuovo reato.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, quando invocata come indice di accentuata pericolosità sociale, richiede motivazione specifica: indicazione dei precedenti, loro natura, distanza temporale e rapporto causalmente rilevante con il fatto per cui si procede.
- La mera circostanza che il riconoscimento del soggetto sia stato favorito dai suoi precedenti di polizia non è di per sé prova della sua maggiore pericolosità sociale; ciò attiene più alla valutazione della colpevolezza che alla qualificazione del profilo soggettivo.
- Il semplice decorso temporale (es. sei anni) può essere rilevante ma non è decisivo: il giudice deve valutare con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. se i precedenti indicano una perdurante inclinazione al reato.
- Se la motivazione rispetto alla recidiva è generica o lacunosa, la Cassazione annulla e rinvia limitatamente a quella questione, pur lasciando ferma l'irrevocabilità della statuizione di colpevolezza quando non censurata.
- In casi simili il giudice di merito deve distinguere nettamente la valutazione delle prove di colpevolezza dalla valutazione del profilo soggettivo/di pericolosità e motivare separatamente l'applicazione di aggravanti o equivalenze con attenuanti.
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