Sentenza n. 4580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 106/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, n. 106/2026, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la ristrutturazione dello stadio Ettore Giardiniero di Lecce
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e l'aggiudicazione a un consorzio di imprese artigiane, deducendo, in sintesi: 1) l'illegittimità del soccorso istruttorio utilizzato per chiarire la mancata indicazione della categoria di progettazione P.02 e della ripartizione delle relative prestazioni tra i componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti indicato dall'aggiudicataria, sostenendo che si trattasse di una carenza sostanziale dell'offerta e di un requisito speciale di partecipazione; 2) l'insussistenza del requisito tecnico-professionale P.02, contestando l'idoneità dei certificati prodotti per dimostrare servizi di progettazione riconducibili a tale categoria e sostenendo che la successiva documentazione avesse integrato tardivamente il requisito; 3) il difetto di istruttoria per il mancato riesame, da parte della stazione appaltante, delle contestazioni mosse dall'appellante durante la verifica dei requisiti, nonché la mancata valutazione dell'affidabilità dell'aggiudicataria e dell'eventuale carattere fuorviante delle dichiarazioni rese; 4) l'incompletezza del gruppo di progettazione e l'inaffidabilità delle dichiarazioni di alcuni suoi componenti, con conseguente violazione delle prescrizioni della lex specialis sulla composizione del gruppo minimo; 5) il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le opere riconducibili alla categoria P.02 fossero prestazioni complementari e meramente opzionali, affidabili eventualmente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 36/2023, e non facessero parte dell'oggetto immediato e certo dell'affidamento né della base di gara o dell'offerta tecnica ed economica. La richiesta di chiarimenti non ha integrato l'offerta, ma ha verificato i requisiti di qualificazione già desumibili dalla documentazione: i componenti del raggruppamento avevano infatti indicato servizi idonei a comprovare anche il requisito P.02, in misura sovrabbondante. Il soccorso istruttorio è stato quindi ritenuto legittimo. Quanto al secondo motivo, la documentazione ulteriore prodotta in sede di soccorso non ha sanato ex post una carenza originaria, ma ha dimostrato il possesso sostanziale e continuativo del requisito P.02 nel periodo previsto dalla lex specialis. La stazione appaltante poteva valorizzare certificazioni pubbliche non formalmente rettificate e la valutazione compiuta non presentava manifesta abnormità, incoerenza o arbitrarietà. In particolare, il certificato del Comune di Bitonto attestava servizi riconducibili alla categoria P.02, mentre le contestazioni fondate su una diversa lettura tecnica di certificazioni pubbliche non erano sufficienti a superarne il contenuto. Il terzo motivo è stato respinto perché, al momento dell'istanza dell'appellante, le certificazioni contestate erano valide e non risultavano provvedimenti amministrativi che ne smentissero il contenuto. Non sussisteva quindi un obbligo della stazione appaltante di disattenderle o di sostituirsi alle amministrazioni certificanti; l'istanza mirava sostanzialmente a ottenere un riesame discrezionale dell'aggiudicazione e quindi l'esercizio dell'autotutela. Il quarto motivo è stato ritenuto anche contraddittorio: se il requisito P.02 doveva essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, non era logicamente possibile pretendere l'espulsione dal gruppo dei singoli componenti che eventualmente non lo possedessero individualmente. La lex specialis non imponeva il possesso individuale del requisito e il gruppo di progettazione doveva essere valutato unitariamente al momento della partecipazione. Il quinto motivo risarcitorio è stato respinto per carenza dei presupposti, anche in ragione della genericità e forfettarietà della domanda. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Riferimento alla procedura aperta utilizzata per l'affidamento dell'appalto integrato.
art. 76, comma 6, d.lgs. 36/2023
Consente l'eventuale affidamento mediante procedura negoziata di prestazioni analoghe e complementari, tra cui quelle riconducibili alle opere opzionali P.02.
art. 101 d.lgs. 36/2023
"sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente"
Il soccorso istruttorio è legittimo quando serve a chiarire o regolarizzare documenti relativi alla partecipazione e alla verifica dei requisiti, senza integrare l'offerta tecnica o economica né colmare una carenza sostanziale.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Rilevante per la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario; la documentazione ulteriore può confermare un requisito sostanzialmente posseduto dall'inizio, non sanare una carenza originaria.
art. 41, comma 15, d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante in relazione agli obblighi di individuazione dei progettisti e delle prestazioni di progettazione nell'appalto integrato; il giudice non ne ha ricavato una violazione nel caso concreto.
Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023
Richiamato insieme alle disposizioni sui requisiti e sull'individuazione delle prestazioni di progettazione.
Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante con riferimento alla qualificazione e ai requisiti dei progettisti.
art. 68 d.lgs. 36/2023
Richiamato in tema di raggruppamenti e organizzazione del gruppo di progettazione; non è stata ravvisata una violazione nel caso concreto.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in materia di requisiti di partecipazione e qualificazione degli operatori economici.
Adunanza plenaria n. 8/2015 del Consiglio di Stato
Il principio di continuità dei requisiti presuppone il possesso sostanziale del requisito nel periodo rilevante; tale possesso può essere dimostrato in sede di soccorso con documentazione ulteriore relativa a una situazione preesistente, senza che ciò costituisca sanatoria ex post.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio è legittimo quando la stazione appaltante chiede chiarimenti o documenti per verificare requisiti di partecipazione già sostanzialmente posseduti e desumibili dall'offerta, purché non venga modificata o integrata l'offerta tecnica o economica e non si renda incerta l'identità del concorrente.
- Le prestazioni previste dalla lex specialis come complementari, opzionali e affidabili solo eventualmente mediante successiva procedura negoziata non costituiscono l'oggetto immediato e certo dell'affidamento; la loro mancata inclusione nella base di gara e nell'offerta impedisce di qualificare come carenza sostanziale dell'offerta l'omessa specificazione delle relative attività, se il requisito tecnico per tali prestazioni risulta comunque posseduto.
- La documentazione prodotta in sede di verifica o soccorso istruttorio può dimostrare il possesso continuativo e sostanziale di un requisito già esistente nel periodo rilevante, ma non può sanare ex post l'inesistenza originaria del requisito o integrare per la prima volta l'offerta.
- Quando la lex specialis richiede un requisito di qualificazione al raggruppamento o al gruppo di progettazione nel suo complesso e non impone il possesso individuale da parte di ciascun componente, il gruppo deve essere valutato unitariamente sulla base della situazione esistente al momento della partecipazione; non è possibile disarticolarlo successivamente espungendo singoli componenti per una carenza individuale non richiesta dalla legge di gara.
- La stazione appaltante non è tenuta a disattendere certificazioni pubbliche valide né a riesaminare l'aggiudicazione sulla base di una contestazione di parte che prospetti soltanto una diversa interpretazione tecnica delle prestazioni certificate, in assenza di elementi oggettivi o di provvedimenti dell'amministrazione certificante idonei a smentirne il contenuto.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica della stazione appaltante in ordine all'idoneità delle certificazioni e alla riconducibilità delle prestazioni a una categoria di progettazione è esercitabile solo in presenza di manifesta abnormità, incoerenza o arbitrarietà.
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