Cassazione Penale, Sentenza n. 32068/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli con tre motivi principali: 1) per la sola Silvana Marotta si denunciava la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al domicilio eletto; 2) si contestava l'erronea applicazione della legge penale e carenza/apparenza di motivazione in punto di qualificazione del fatto (sostituzione del reato di furto con la ricettazione ex art. 648, comma 4, c.p.) e si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ercolano rispetto a Marotta e l'insufficiente motivazione circa la partecipazione di Marotta; 3) si censurava la configurazione dell'aggravante del mezzo fraudolento, sostenendo la sua insussistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato il primo motivo (nullità notifiche) ritenendolo infondato e non tempestivamente dedotto come nullità assoluta; ha rigettato anche il secondo motivo ritenendolo manifestamente infondato e confermando che il sindacato di legittimità non può rimettere in discussione in modo sistematico la valutazione di merito delle prove e che le dichiarazioni ascoltate dall'agente di P.G. (Ercolano) sono utilizzabili. Il terzo motivo, relativo all'aggravante del "mezzo fraudolento", è stato invece ritenuto fondato: la mera occultazione di merce nel self-service nelle borse non integra il quid pluris di astuzia/scaltrezza richiesto dall'aggravante. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante in questione; la Corte d'Appello di Napoli è rimessa a una diversa sezione per la rideterminazione della pena in mancanza dell'aggravante. La dichiarazione di responsabilità rimane irrevocabile e il giudizio sul merito resta confermato nei suoi punti essenziali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e)
Limiti del controllo di legittimità: lett. b) su inosservanza di norme processuali; lett. e) sul vizio di motivazione e sui limiti al sindacato sulle valutazioni di merito. La Corte ha richiamato che la Cassazione verifica la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e la non manifesta illogicità della motivazione senza riesaminare i fatti.
art. 179 cod. proc. pen.
Nullità per omessa notifica: la norma mira a sanzionare la totale omissione della notificazione; la Corte ha differenziato tra nullità assoluta (omessa o inidonea a determinare conoscenza) e nullità a regime intermedio.
art. 182 cod. proc. pen.
Termini di deduzione delle nullità a regime intermedio: la Corte ha richiamato la necessità di dedurre tempestivamente tali nullità entro i termini decadenziali.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Ammissione della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria su fatti percepiti di persona (de auditu nei limiti previsti): la Corte ha ritenuto utilizzabili le comunicazioni verbali percepite dall'agente fuori dal procedimento.
art. 62 cod. proc. pen.
Divieto di riferire dichiarazioni dell'imputato rese nel corso del procedimento: la Corte ha chiarito che il divieto opera solo per dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non per esternazioni anteprocedimentali ascoltate da agenti.
art. 648, comma 4, cod. pen.
Norma che disciplina la ricettazione aggravata: è stata richiamata nella contestazione di riqualificazione del fatto, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione in furto fosse congruamente motivata dai giudici di merito.
art. 624 cod. proc. pen.
Regola sulla definitività dell'accertamento in caso di annullamento parziale con rinvio per la sola determinazione della pena: la Corte ha previsto che l'accertamento della responsabilità resta irrevocabile e la valutazione sulla pena dovrà essere ricalcolata sul presupposto dell'esclusione dell'aggravante.
Massime di principio
- La notificazione al difensore anziché al nuovo domicilio eletto può determinare una nullità a regime intermedio; per farne derivare la nullità assoluta occorre provare che la notificazione sia stata in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto.
- In Cassazione non è possibile un riesame libero delle prove: il controllo è limitato al vizio di motivazione, all'assenza di ragioni giuridicamente apprezzabili o al travisamento della prova specificamente indicato e decisivo.
- Le dichiarazioni colte dall'agente di P.G. fuori dal procedimento (dialoghi ascoltati casualmente) possono essere rese in testimonianza dall'operante e utilizzate, non rientrando nel divieto dell'art. 62 c.p.p. se non rese 'nel corso del procedimento'.
- L'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede un quid pluris di astuzia/insidia rispetto al mero occultamento (ad es. stratagemmi idonei ad aggirare la sorveglianza); il semplice nascondere merce nella borsa nel self-service non è di per sé sufficiente.
- Se la Corte di cassazione esclude un'aggravante che era stata valutata in equivalenza con le attenuanti, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente a quella circostanza e il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pena tenendo conto della diversa composizione delle circostanze.
- L'annullamento parziale per la sola determinazione della pena non incide sulla definitività dell'accertamento di responsabilità: la riqualificazione o l'estinzione del reato su nuova base non è, in genere, ammissibile in sede di rinvio se l'accertamento è reso irrevocabile.
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