Cassazione Penale, Sentenza n. 9643/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico: in qualità di sindaco avrebbe attestato in numerosi verbali di giunta la partecipazione e il voto unanime di assessori che invece erano assenti, talvolta per sedute inesistenti. Ha proposto otto motivi tra cui: 1) gli atti contestati sarebbero stati annullati in autotutela con efficacia ex tunc (artt. 21-octies/21-nonies o 29-nonies L. 241/1990) e dunque non più suscettibili di falsificazione; 2) riconoscimento di desistenza volontaria o recesso attivo per aver rimosso gli atti; 3) assenza del dolo perché le delibere sarebbero state poi nuovamente adottate alla presenza dell'intera giunta o almeno discusse con conoscenza degli assessori; 4) mancanza di finalità di procurare danno e assenza di tornaconto personale; 5) criticità nella valutazione della prova e nell'attendibilità dei testi (assessori) che dichiararono la loro assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso il ricorso ritenendo la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati. Principali esiti: - Il primo, secondo e quarto motivo sono inammissibili: la revoca o l'annullamento successivo dell'atto pubblico non esclude la rilevanza penale del falso ideologico già consumato; la desistenza volontaria e il recesso attivo non operano per reati già consumati. - Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili: il falso ideologico è reato di pericolo che richiede dolo generico; la finalità dell'agente (assenza di danno o di tornaconto) non esclude il reato quando l'agente consapevolmente attesta la presenza di persone assenti. - I motivi sesto-settimo-ottavo sono in parte infondati e in parte inammissibili; la Corte d'appello ha adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni e le contestazioni difensive non impongono revisione in sede di legittimità. - Tuttavia, per alcuni capi (D, E, M, N, P, Q, R, AB) è intervenuta l'estinzione per prescrizione nel corso del procedimento; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza quanto a tali reati per estinzione e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. - Per i restanti capi (A, B, C, F, G, H, T) la condanna è stata confermata e dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 479 c.p.
La falsità ideologica in atto pubblico è un reato di pericolo: si consuma quando il falso è contestuale alla formazione dell'atto, l'atto esce dalla disponibilità del pubblico ufficiale e basta il dolo generico. La successiva revoca o annullamento dell'atto non esclude la punibilità se il reato è stato già consumato.
artt. 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990 (citati nel ricorso)
Norme richiamate in relazione all'autotutela e all'annullamento degli atti amministrativi con efficacia retroattiva; la Corte osserva che tale autotutela non incide sulla configurabilità del reato già consumato.
art. 29-nonies (o richiamata in sentenza) L. n. 241/1990
Ulteriore richiamo al potere di autotutela dell'amministrazione pubblica; la Corte segnala che l'esercizio di tale potere non elimina il pericolo per la fede pubblica costituito dalla falsa attestazione all'atto della sua consumazione.
art. 624 c.p.p.
Norma procedurale invocata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati non estinti per prescrizione.
Massime di principio
- La revoca o l'annullamento amministrativo (anche con efficacia ex tunc) di un atto pubblico non elimina automaticamente la responsabilità penale per falso ideologico se il reato si è già consumato al momento della formazione del documento.
- Il falso ideologico in atto pubblico è reato di pericolo che richiede il dolo generico: non è necessario provare l'intento di nuocere o un vantaggio personale; è rilevante che l'agente consapevolmente attestasse fatti non veri (es. presenza di modalità di voto o partecipazione di assessori).
- L'istituto della desistenza volontaria e del recesso attivo opera solo se l'esecuzione del reato si è arrestata in fase di tentativo; non è applicabile ai reati già perfezionati.
- Le questioni relative alla credibilità dei testimoni e alla valutazione del materiale probatorio sono in linea di principio questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
- Quando nel corso del giudizio sopravviene l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di legittimità può annettere l'annullamento senza rinvio per quei capi e disporre il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai restanti capi.
- In casi di falsità che riguardano l'attestazione della presenza o della partecipazione di soggetti, la valutazione del dolo si concentra sull'elemento attestato (la presenza/partecipazione) e non sul contenuto sostanziale della decisione adottata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →