Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9643/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico: in qualità di sindaco avrebbe attestato in numerosi verbali di giunta la partecipazione e il voto unanime di assessori che invece erano assenti, talvolta per sedute inesistenti. Ha proposto otto motivi tra cui: 1) gli atti contestati sarebbero stati annullati in autotutela con efficacia ex tunc (artt. 21-octies/21-nonies o 29-nonies L. 241/1990) e dunque non più suscettibili di falsificazione; 2) riconoscimento di desistenza volontaria o recesso attivo per aver rimosso gli atti; 3) assenza del dolo perché le delibere sarebbero state poi nuovamente adottate alla presenza dell'intera giunta o almeno discusse con conoscenza degli assessori; 4) mancanza di finalità di procurare danno e assenza di tornaconto personale; 5) criticità nella valutazione della prova e nell'attendibilità dei testi (assessori) che dichiararono la loro assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso il ricorso ritenendo la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati. Principali esiti: - Il primo, secondo e quarto motivo sono inammissibili: la revoca o l'annullamento successivo dell'atto pubblico non esclude la rilevanza penale del falso ideologico già consumato; la desistenza volontaria e il recesso attivo non operano per reati già consumati. - Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili: il falso ideologico è reato di pericolo che richiede dolo generico; la finalità dell'agente (assenza di danno o di tornaconto) non esclude il reato quando l'agente consapevolmente attesta la presenza di persone assenti. - I motivi sesto-settimo-ottavo sono in parte infondati e in parte inammissibili; la Corte d'appello ha adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni e le contestazioni difensive non impongono revisione in sede di legittimità. - Tuttavia, per alcuni capi (D, E, M, N, P, Q, R, AB) è intervenuta l'estinzione per prescrizione nel corso del procedimento; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza quanto a tali reati per estinzione e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. - Per i restanti capi (A, B, C, F, G, H, T) la condanna è stata confermata e dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    La falsità ideologica in atto pubblico è un reato di pericolo: si consuma quando il falso è contestuale alla formazione dell'atto, l'atto esce dalla disponibilità del pubblico ufficiale e basta il dolo generico. La successiva revoca o annullamento dell'atto non esclude la punibilità se il reato è stato già consumato.

  • artt. 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990 (citati nel ricorso)

    Norme richiamate in relazione all'autotutela e all'annullamento degli atti amministrativi con efficacia retroattiva; la Corte osserva che tale autotutela non incide sulla configurabilità del reato già consumato.

  • art. 29-nonies (o richiamata in sentenza) L. n. 241/1990

    Ulteriore richiamo al potere di autotutela dell'amministrazione pubblica; la Corte segnala che l'esercizio di tale potere non elimina il pericolo per la fede pubblica costituito dalla falsa attestazione all'atto della sua consumazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Norma procedurale invocata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati non estinti per prescrizione.

Massime di principio

  • La revoca o l'annullamento amministrativo (anche con efficacia ex tunc) di un atto pubblico non elimina automaticamente la responsabilità penale per falso ideologico se il reato si è già consumato al momento della formazione del documento.
  • Il falso ideologico in atto pubblico è reato di pericolo che richiede il dolo generico: non è necessario provare l'intento di nuocere o un vantaggio personale; è rilevante che l'agente consapevolmente attestasse fatti non veri (es. presenza di modalità di voto o partecipazione di assessori).
  • L'istituto della desistenza volontaria e del recesso attivo opera solo se l'esecuzione del reato si è arrestata in fase di tentativo; non è applicabile ai reati già perfezionati.
  • Le questioni relative alla credibilità dei testimoni e alla valutazione del materiale probatorio sono in linea di principio questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
  • Quando nel corso del giudizio sopravviene l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di legittimità può annettere l'annullamento senza rinvio per quei capi e disporre il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai restanti capi.
  • In casi di falsità che riguardano l'attestazione della presenza o della partecipazione di soggetti, la valutazione del dolo si concentra sull'elemento attestato (la presenza/partecipazione) e non sul contenuto sostanziale della decisione adottata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.