Sentenza n. 3160/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 432/2025, resa a definizione del procedimento n.r.g. 1037/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, pubblicata il 27.4.2025 e notificata in data 2.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 e condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 2 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione integrale della pronuncia, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato, qualora non avesse già provveduto nelle more, a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non eseguita dall'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese di lite è disposta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione statale per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi conformativi e di pagamento derivanti dal titolo.
- Prima dell'esecuzione nei confronti di un'Amministrazione statale di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, è ammissibile il giudizio di ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente mancata esecuzione.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una sentenza può utilizzare, ove necessario per l'incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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