Cassazione Penale, Sentenza n. 17465/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari in relazione al reato di illecita detenzione e trasporto di 179 kg di hashish (art. 73 e 80 DPR 309/90). Ha censurato la mancata valutazione, da parte del GIP e del Tribunale, di elementi ritenuti novativi: la presunta resipiscenza attestata in una memoria ex art. 121 c.p.p., dichiarazioni dell'ex coniuge e la definizione del procedimento con patteggiamento; ha poi sollevato questioni interpretative relative all'art. 4-bis ord. pen., comma 1-ter, e lamentato l'assenza di motivazione sul perché gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a prevenire la reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza dei presupposti per la custodia cautelare: gravità della condotta (trasporto di 179 kg di hashish in 4 borsoni), collegamenti con ambienti criminali, necessità di denaro dell'imputato (gioco d'azzardo e assenza di redditi leciti). Tali elementi sono stati valutati come prevalenti e rendenti neutri o recessivi gli elementi invocati a favore della sostituzione. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la definizione con patteggiamento o la facile controllabilità per il comune di residenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73 (commi 1 e 4) e art. 80 (comma 2)
Norme sostanziali sul delitto di illecita detenzione e trasporto di stupefacenti: la condotta contestata (trasporto di 179 kg di hashish) costituisce fattore di gravità usato dal giudice per valutare la pericolosità e la necessità della custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 121
Riferimento procedurale rispetto agli atti depositati (memoria ex art. 121 c.p.p.): la Corte ha considerato che la mera produzione di tale memoria non costituisce di per sé elemento idoneo a modificare la valutazione cautelare, se non sorretta da novità significative.
Codice di procedura penale, art. 444
Richiamato perché il patteggiamento era stato utilizzato nel procedimento; la Corte ha ritenuto che la definizione con patteggiamento non sia, di per sé, elemento decisivo per ridurre le esigenze cautelari.
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1-ter
Questione sollevata dal ricorrente ma ritenuta dalla Corte non determinante rispetto alla valutazione cautelare: anche se invocata, la disposizione non modifica la necessità che il richiedente produca significativi elementi di novità relativi alle esigenze di prevenzione.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
Norma citata in relazione alle regole del ricorso per cassazione: la Corte ha esercitato il controllo limitato alla congruità e logicità della motivazione del giudice di merito, senza rinnovare la valutazione di merito.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
Principio sulle esigenze cautelari da valutare (prevenzione della reiterazione): il giudice deve valutare l'adeguatezza della misura alternativa rispetto alla pericolosità sociale e alla prognosi di adempimento; qui il Tribunale ha ritenuto gli arresti domiciliari inadeguati.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Previsione procedurale esecutiva: la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di resipiscenza o il deposito di memorie non è sufficiente a ottenere la sostituzione della custodia se non sono prodotti elementi nuovi e significativi che incidano sulle esigenze cautelari.
- La gravità del fatto (quantitativo di stupefacente, modalità di trasporto) e i riscontri su collegamenti con ambienti criminali pesano fortemente nella valutazione della pericolosità sociale e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- La definizione del procedimento con patteggiamento non elimina automaticamente le esigenze cautelari; il patteggiamento è rilevante solo se accompagnato da elementi concreti che diminuiscano il rischio di reiterazione.
- In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della logica e della completezza della motivazione del giudice di merito: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione di merito.
- Chi richiede la sostituzione di una misura cautelare deve offrire elementi concreti e specifici (es. cambiamenti oggettivi nelle condizioni personali, solide garanzie di controllo, prove di abbandono di condotte criminose) tali da dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari.
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