Cassazione Penale, Sentenza n. 44837/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 15/09/2022 che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, dei reati di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e di tentata truffa, chiedendo la cassazione per vari motivi: violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 348 c.p. (contestazione della natura dei rapporti con le vittime e del tipo di attività svolta); errori nella valutazione della prescrizione (compteggio dei termini, anche alla luce della sospensione per COVID); erronea applicazione della legge con riferimento alla punibilità per tentata truffa (sostenendo che la condotta fosse assorbita dall'esercizio abusivo e che mancasse l'accertamento dell'autenticità di un documento rilevante); omissione di assunzione di prova decisiva e vizi della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o meri reiterativi di questioni già devolute ai giudici di merito. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, contestazioni del merito e della motivazione non sindacabili in questa sede. Sui profili di prescrizione la Corte ha rilevato che va conteggiata la sospensione per COVID e che, trattandosi di esercizio abusivo eventualmente abituale, il termine di prescrizione si computa dalla cessazione dell'ultimo atto, per cui i reati non erano prescritti alla data della sentenza d'appello. Quanto alla tentata truffa, la Corte ha ritenuto legittima la doppia contestazione (abusivo della professione + tentata truffa) quando all'attività illecita sia seguito il tentativo di percepire compensi, e ha ritenuto irrilevante l'eventuale questione sulla firma del documento alla luce degli altri elementi probatori. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
L'esercizio abusivo della professione, anche se eventualmente abituale, si configura quando l'attività consiste nella formulazione di diagnosi e somministrazione di cure. In caso di reiterazione degli atti tipici si considera unico reato con momento consumativo coincidente con l'ultimo atto.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. d))
Il vizio dedotto deve attinere a violazioni di legge o omissioni di prova decisiva; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle prove o nel merito della motivazione, salvo profili di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad oneri in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma di riferimento per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (riassunto ai fini di impugnazione).
orientamenti giurisprudenziali citati (Sez. 6 n. 20099/2016; Sez. 2 n. 46261/2019 e Sez. U. n. 930/1995)
Richiamati per chiarire che: a) il momento consumativo dell'esercizio abusivo reiterato coincide con l'ultimo comportamento; b) ai fini della prescrizione rileva la lettura del dispositivo della sentenza e non il successivo deposito delle motivazioni; c) la Corte di legittimità verifica la motivazione solo per profili di logicità e sufficienza, senza riconsiderare il merito probatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare valutazioni di fatto e di merito già compiute e motivate dai giudici di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili.
- Nel reato di esercizio abusivo della professione, se la condotta è reiterata si configura un unico reato la cui consumazione si considera avvenuta con l'ultimo atto; per il calcolo della prescrizione si devono considerare eventuali sospensioni come quella per COVID.
- La contestazione simultanea di un reato 'professionale' (es. esercizio abusivo) e di un reato 'patrimoniale' (es. truffa) è possibile quando all'attività illegittima segua il tentativo di ottenere vantaggio patrimoniale: non sempre c'è assorbimento di un reato nell'altro.
- L'assenza di accertamento formale di un singolo elemento probatorio (es. autenticità di una firma) non è necessariamente decisiva se la sentenza motivata valorizza altri elementi di fatto coerenti e sufficienti a provare l'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
- Promuovere ricorsi in cassazione con censure meramente reiterative o palesemente infondate può comportare oltre al rigetto la condanna al pagamento delle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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