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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44837/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 15/09/2022 che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, dei reati di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e di tentata truffa, chiedendo la cassazione per vari motivi: violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 348 c.p. (contestazione della natura dei rapporti con le vittime e del tipo di attività svolta); errori nella valutazione della prescrizione (compteggio dei termini, anche alla luce della sospensione per COVID); erronea applicazione della legge con riferimento alla punibilità per tentata truffa (sostenendo che la condotta fosse assorbita dall'esercizio abusivo e che mancasse l'accertamento dell'autenticità di un documento rilevante); omissione di assunzione di prova decisiva e vizi della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o meri reiterativi di questioni già devolute ai giudici di merito. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, contestazioni del merito e della motivazione non sindacabili in questa sede. Sui profili di prescrizione la Corte ha rilevato che va conteggiata la sospensione per COVID e che, trattandosi di esercizio abusivo eventualmente abituale, il termine di prescrizione si computa dalla cessazione dell'ultimo atto, per cui i reati non erano prescritti alla data della sentenza d'appello. Quanto alla tentata truffa, la Corte ha ritenuto legittima la doppia contestazione (abusivo della professione + tentata truffa) quando all'attività illecita sia seguito il tentativo di percepire compensi, e ha ritenuto irrilevante l'eventuale questione sulla firma del documento alla luce degli altri elementi probatori. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    L'esercizio abusivo della professione, anche se eventualmente abituale, si configura quando l'attività consiste nella formulazione di diagnosi e somministrazione di cure. In caso di reiterazione degli atti tipici si considera unico reato con momento consumativo coincidente con l'ultimo atto.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. d))

    Il vizio dedotto deve attinere a violazioni di legge o omissioni di prova decisiva; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle prove o nel merito della motivazione, salvo profili di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad oneri in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma di riferimento per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (riassunto ai fini di impugnazione).

  • orientamenti giurisprudenziali citati (Sez. 6 n. 20099/2016; Sez. 2 n. 46261/2019 e Sez. U. n. 930/1995)

    Richiamati per chiarire che: a) il momento consumativo dell'esercizio abusivo reiterato coincide con l'ultimo comportamento; b) ai fini della prescrizione rileva la lettura del dispositivo della sentenza e non il successivo deposito delle motivazioni; c) la Corte di legittimità verifica la motivazione solo per profili di logicità e sufficienza, senza riconsiderare il merito probatorio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare valutazioni di fatto e di merito già compiute e motivate dai giudici di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Nel reato di esercizio abusivo della professione, se la condotta è reiterata si configura un unico reato la cui consumazione si considera avvenuta con l'ultimo atto; per il calcolo della prescrizione si devono considerare eventuali sospensioni come quella per COVID.
  • La contestazione simultanea di un reato 'professionale' (es. esercizio abusivo) e di un reato 'patrimoniale' (es. truffa) è possibile quando all'attività illegittima segua il tentativo di ottenere vantaggio patrimoniale: non sempre c'è assorbimento di un reato nell'altro.
  • L'assenza di accertamento formale di un singolo elemento probatorio (es. autenticità di una firma) non è necessariamente decisiva se la sentenza motivata valorizza altri elementi di fatto coerenti e sufficienti a provare l'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
  • Promuovere ricorsi in cassazione con censure meramente reiterative o palesemente infondate può comportare oltre al rigetto la condanna al pagamento delle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

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