Cassazione Penale, Sentenza n. 47627/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestando l'erroneo metodo di calcolo dell'imposta evasa. Sostiene che il Tribunale e la Corte d'appello hanno detratto dall'ammontare dei corrispettivi non registrati solo l'IVA, omettendo invece di dedurre IRES e IRAP prima di determinare la quota spettante al socio (98%) e di applicare la percentuale di imputazione del 49,72% per partecipazioni qualificate, con la conseguenza che l'imposta evasa sarebbe in realtà pari a euro 38.463,00 (sotto la soglia di punibilità). Propone altresì, ex post, la carenza del dolo specifico in relazione all'esatta misura dell'imposta evasa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che la base imponibile rilevante per il reato di cui all'art. 5 è il dividendo effettivamente percepito dal socio persona fisica, depurato della percentuale di esclusione prevista (49,72%) sulla quota di partecipazione (98%), e non il complessivo ricavo della società sul quale sono calcolate IRES e IRAP. Di conseguenza la deduzione di IRES e IRAP dal totale dei corrispettivi non è la modalità corretta per determinare il reddito imponibile personale ai fini del reato contestato. La censura sul dolo è stata ritenuta inammissibile perché sollevata tardivamente (non era connessa con il motivo principale nel gravame di appello). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ha interpretato l'art. 5 come riferito all'imposta evasa calcolata sulla base del reddito del contribuente persona fisica (il dividendo percepito), non sul complessivo ricavo societario. Pertanto, per la quantificazione dell'imposta evasa si applica la depurazione prevista per i dividendi da partecipazioni qualificate (49,72%) sulla quota del socio (98%), anziché dedurre IRES e IRAP dal fatturato societario.
regime fiscale dei dividendi da partecipazioni qualificate (applicazione della percentuale del 49,72%)
Il calcolo del reddito imponibile del socio prende in considerazione la percentuale di esclusione/depurazione prevista per le partecipazioni qualificate (49,72%), attenuando il rischio di doppia imposizione e configurando la base imponibile rilevante ai fini penali nel dividendo netto imputabile al singolo.
Massime di principio
- Per i reati tributari relativi a utili societari, la base imponibile va individuata nel reddito del socio persona fisica derivante dai dividendi effettivamente percepiti, applicando le regole di depurazione previste per partecipazioni qualificate, e non semplicemente nel complessivo ricavo societario.
- Non è corretto detrarre IRES e IRAP dal fatturato della società come primo passaggio quando si deve quantificare l'imposta evasa riferibile al socio: prima si individua la quota di utili imputabile al socio e si applicano le percentuali di inclusione previste dal diritto tributario per i dividendi.
- Le impugnative di questioni rilevanti (es. metodo di calcolo dell'imposta) devono essere formulate tempestivamente e connesse ai motivi principali in sede di appello; censure nuove introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
- La prova del dolo specifico relativo all'esatta misura dell'imposta evasa richiede elementi 'gravi, precisi e concordanti'; semplici presunzioni non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità.
- In fase di consulenza o difesa preventiva, è opportuno ricostruire formalmente il calcolo fiscale step by step (1. determinazione degli utili societari; 2. individuazione della quota spettante al socio; 3. applicazione delle percentuali di inclusione/esclusione previste dalla normativa sui dividendi; 4. determinazione dell'IRPEF dovuta) e sollevare contestazioni procedurali e sostanziali tempestivamente nei gradi di giudizio competenti.
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