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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento 1) provvedimento M_D E12963 REG2021-OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre 2021; 2) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria"; 3) Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021“ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; 4) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”, nonché l'annullamento di ogni altro atto, anche se non conosciuto, agli stessi provvedimenti presupposti, preordinati o connessi.

Giustizia amministrativa202200347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per omessa vaccinazione obbligatoria, unitamente a direttive generali del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento applicativo della sospensione, notificato il 21 dicembre 2021, nonché tre direttive generali dell'amministrazione della Difesa concernenti gli adempimenti dei datori di lavoro e l'applicazione dell'obbligo vaccinale al personale militare. Ha dedotto, in sintesi, la mancanza di sottoscrizione dell'atto applicativo; l'incompetenza del comandante che lo aveva adottato, ritenendo necessaria la competenza della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'art. 1041 del d.P.R. 90/2010 e contestando l'assenza di delega; la violazione degli artt. 206 e 206-bis del d.lgs. 66/2010, per mancata considerazione della possibilità di rappresentare documentati motivi ostativi alla vaccinazione e di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera; la violazione dell'art. 4-ter del d.l. 44/2021, sostenendo che le direttive avrebbero previsto l'obbligo vaccinale per il solo personale militare e non per quello civile; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. 44/2021 in riferimento agli artt. 2, 9 e 32 Cost. e agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato esclusivamente la questione di competenza, senza pronunciarsi sul merito delle censure.

La decisione

Il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio - Roma. Ha rilevato che il ricorso impugnava espressamente, oltre all'atto applicativo adottato da un organo periferico, direttive dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione generale per il personale militare, qualificabili come atti di autorità centrali con efficacia non limitata territorialmente. Poiché tali direttive erano oggetto di specifiche censure e di una domanda espressa di annullamento, la loro impugnazione non era meramente formale o tuzioristica. Secondo il giudice, la competenza del TAR Lazio per gli atti delle autorità centrali attrae per connessione anche gli atti applicativi emanati da organi periferici. Il principio opera anche nelle controversie di pubblico impiego: quando l'atto individuale è impugnato congiuntamente a un atto generale presupposto dell'amministrazione statale, non si applica il criterio della sede di servizio, dovendosi mantenere l'unità del giudizio davanti al TAR Lazio. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

    Disciplina la dichiarazione di incompetenza territoriale e consente la prosecuzione del processo davanti al giudice indicato mediante riassunzione nel termine perentorio previsto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile incompetenza territoriale rilevata d'ufficio.

  • art. 1041 d.P.R. 90/2010

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza dell'organo periferico autore del provvedimento applicativo; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 206 e 206-bis d.lgs. 66/2010

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla possibilità di rappresentare motivi documentati ostativi alla vaccinazione e di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    Costituisce la base normativa dell'obbligo vaccinale richiamato nel provvedimento di sospensione; le censure di legittimità ordinaria e costituzionale non sono state esaminate per difetto di competenza territoriale del TAR adito.

Massime di principio

  • L'impugnazione espressa e sorretta da specifiche censure di un atto generale adottato da un'autorità centrale, avente efficacia non limitata territorialmente, determina la competenza territoriale del TAR Lazio - Roma, anche quando l'atto sia impugnato insieme a un provvedimento applicativo adottato da un organo periferico.
  • L'effetto di attrazione della competenza territoriale non dipende dal rilievo quantitativo o subordinato che l'impugnazione dell'atto generale assume nell'economia del ricorso: la questione deve essere esaminata dal giudice territorialmente competente per il merito.
  • Nelle controversie di pubblico impiego, l'impugnazione congiunta dell'atto individuale riferito al dipendente e dell'atto generale presupposto dell'amministrazione statale esclude l'applicazione del criterio della sede di servizio e impone di mantenere l'unità del giudizio davanti al TAR Lazio - Roma.
  • Dichiarata l'incompetenza territoriale, il processo può proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenza

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