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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20723/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., rilevando la rinuncia personale della ricorrente prima dell'udienza. In conseguenza, e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, la corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce (15/05/2021) che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area con le strutture dello stabilimento balneare "Acqua Chiara" in località Alimini di Otranto. L'unico motivo del ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento del pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria con rinuncia rituale al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di inammissibilità è fondato sulla rinuncia personale del ricorrente prima dell'udienza: l'art. 591(1)(d) viene applicato per dichiarare il ricorso inammissibile quando la parte rinuncia al gravame; ciò può comportare conseguenze economiche a carico del rinunciante.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Secondo la Corte costituzionale, quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (e quindi alla colpa) del ricorrente, è dovuta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la pronuncia è richiamata per giustificare l'ammenda di euro 500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e formale al ricorso prima dell'udienza determina generalmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591(1)(d) c.p.p.; prima di rinunciare va valutato l'effetto finale sulla posizione processuale e patrimoniale.
  • La perdita sopravvenuta di interesse non esclude automaticamente la possibilità di sanzioni: se la rinuncia è imputabile alla volontà del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e alle spese processuali.
  • Nel procedimento di dissequestro, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di un pericolo concreto e attuale che la restituzione del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; la mancata prova può legittimare il rigetto dell'istanza sia da parte del GIP sia in sede di riesame.
  • È opportuno documentare e motivare adeguatamente le ragioni della rinuncia (o valutare soluzioni alternative) per evitare esborsi e conseguenze processuali; il patrocinio difensivo deve assicurare che la rinuncia sia effettivamente nell'interesse del ricorrente.

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