Sentenza del 21/03/2017 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Ampliamento dei termini per l'accertamento in presenza di reato - Obbligo di denuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’ampliamento dei termini per notificare l’accertamento in presenza di una violazione tributaria penalmente rilevante, quale l’interposizione di società offshore non operative finalizzata all’elusione dell’IRPEF. Il contribuente contestava, in sostanza, che fosse sufficiente una denuncia presentata oltre il termine ordinario e sosteneva l’illegittimità dell’utilizzo del cosiddetto raddoppio dei termini. La regola applicabile è stata interpretata non come un vero raddoppio, ma come un autonomo e distinto termine di decadenza, subordinato all’esistenza di seri indizi di reato e alla non pretestuosità della denuncia.
La decisione
La disciplina consente l’utilizzo del termine ampliato quando la violazione fiscale comporta l’obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario di accertamento, purché sussistano obiettivi e seri indizi di reato. L’ufficio deve tuttavia verificare, con valutazione non arbitraria né discrezionale, la gravità degli indizi e la concreta non pretestuosità della denuncia. Il principio è riferito ad avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Norme richiamate
Norme sui termini di accertamento tributario in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Quando una violazione fiscale comporta l’obbligo di denuncia per un reato tributario, opera un termine di decadenza autonomo e ampliato rispetto a quello ordinario. L’applicazione richiede seri indizi obiettivi di reato e una denuncia non pretestuosa.
Disciplina transitoria applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016
Per gli avvisi già notificati relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’ampliamento dei termini può trovare applicazione secondo il regime precedente, purché siano rispettati i presupposti sostanziali dell’obbligo di denuncia.
Massime di principio
- L’ampliamento dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l’ufficio presenti una denuncia: devono esistere elementi concreti, seri e obiettivi idonei a far ritenere configurabile un reato tributario.
- La denuncia presentata oltre la scadenza del termine ordinario non è necessariamente inefficace; ciò che rileva è la sussistenza dei presupposti del reato e la non pretestuosità dell’iniziativa penale.
- L’ufficio deve motivare e verificare la gravità degli indizi con criteri controllabili dal giudice, senza poter utilizzare l’ampliamento dei termini in modo meramente discrezionale o dilatorio.
- In caso di strutture societarie estere non operative o di interposizione fittizia, l’esistenza di un possibile intento elusivo o evasivo può giustificare il termine ampliato solo se accompagnata da elementi sufficienti a integrare una concreta ipotesi di reato.
- La disciplina applicabile deve essere individuata anche in base al periodo d’imposta e alle eventuali norme transitorie, poiché il regime dei termini può variare nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 mar 2017Sentenza del 21/03/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →