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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Milano n. 1852/2024 depositata e resa pubblica il 10.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1252/2024.

Giustizia amministrativa202500786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1852/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.500,00 per carta docente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 15 aprile 2024 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali era decorso senza pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non vincolano l'Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di una somma per ogni violazione o ritardo è stata respinta perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo; il termine era decorso nel caso concreto.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare secondo legge misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla disciplina applicabile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, della disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna pecuniaria non sia stata eseguita dall'amministrazione debitrice, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare l'esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale, senza modificare o integrare costitutivamente il diritto accertato; l'esatta quantificazione del credito deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi prodotti dal creditore per capitale residuo e interessi non vincolano l'amministrazione obbligata, che deve verificarne misura e decorrenza sulla base del giudicato e delle disposizioni civilistiche applicabili.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto all'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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