Regolamento (UE) 2024/3170
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il sistema volontario di etichettatura ambientale per la stima delle prestazioni ambientali dei voli, istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (etichetta sulle emissioni di volo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione disciplina in modo uniforme la metodologia, le procedure e i modelli grafici per il sistema volontario di etichettatura ambientale dei voli previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405. L’obiettivo è consentire ai passeggeri confronti trasparenti e comparabili sulle emissioni stimate dei voli, fondati su dati primari, verifiche indipendenti e regole armonizzate di esposizione dell’etichetta nei punti vendita e online. Il sistema è gestito dall’Agenzia EASA, che riceve le domande, stima le emissioni, rilascia, monitora e, se necessario, revoca le etichette. Il regolamento prevede inoltre un sito web pubblico, un’area compliance riservata agli operatori e un calendario di applicazione progressiva fino all’inclusione dei voli merci dal 1° gennaio 2028.
Disposizioni dettagliate sul sistema volontario di etichettatura ambientale per stimare e comunicare le emissioni di volo ("etichetta sulle emissioni di volo")
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation) che chiedano all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea il rilascio dell’etichetta sulle emissioni di volo per i propri voli. Il sistema riguarda in via principale i servizi di trasporto aereo passeggeri e i voli misti passeggeri/merci; i servizi all-cargo sono esclusi fino al 1° gennaio 2028, data dalla quale il regolamento si applica anche agli operatori del trasporto aereo merci rientranti nel regolamento (UE) 2023/2405. L’applicazione ha portata unionale, è direttamente applicabile negli Stati membri e opera nel quadro del SEE.
Etichetta sulle emissioni di volo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 attua l’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation), istituendo un sistema volontario di etichettatura ambientale per i voli. La finalità dichiarata è consentire ai passeggeri di confrontare in modo trasparente le prestazioni ambientali dei voli, sulla base di una metodologia armonizzata, scientificamente fondata e verificabile, limitata alle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti per l’aviazione e alle prestazioni operative dei voli.
Il sistema è gestito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), che riceve le domande degli operatori, stima le emissioni, rilascia le etichette, monitora la conformità e può revocarle o sostituirle. Il regolamento disciplina anche i formati di esposizione, le regole di comunicazione ai clienti, il sito web pubblico informativo e l’area digitale riservata agli operatori.
Base normativa e contesto sistematico
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2023/2405 come base giuridica dell’atto di esecuzione. Nei considerando si evidenzia che il sistema deve essere affidabile, trasparente e comparabile, e che la metodologia deve basarsi su dati primari, sulle prestazioni passate dei voli e sulle emissioni lifecycle dei carburanti per l’aviazione, con ricorso limitato a dati secondari solo in assenza di dati adeguati.
Il regolamento insiste sul coordinamento con altri strumenti dell’Unione: direttiva (UE) 2018/2001 per il calcolo delle emissioni lifecycle dei carburanti, regolamento (UE) 2017/1369 per evitare confusioni con altre etichettature, regolamento (UE) 2018/1139 per le definizioni aeronautiche, regolamento (CE) n. 1008/2008 per il COA, regolamento (CEE) n. 95/93 per i periodi di validità degli orari e direttiva 2003/87/CE per il sistema ETS.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’ambito riguarda gli operatori aerei rientranti nel regolamento (UE) 2023/2405 che chiedono il rilascio delle etichette per i propri voli. In via principale il sistema è pensato per i voli passeggeri e i voli misti passeggeri/merci; i voli all-cargo sono esclusi fino al 1° gennaio 2028. Dal punto di vista materiale, il regolamento disciplina solo le emissioni di gas a effetto serra dei carburanti per l’aviazione, le prestazioni operative dei voli e della flotta e l’impatto del traffico aereo sul consumo di carburante, escludendo rumore e altri inquinanti atmosferici.
Domanda, dati da trasmettere e verifica indipendente
L’operatore che vuole ottenere l’etichetta deve presentare domanda all’EASA entro il 1° febbraio di ogni anno tramite lo strumento di comunicazione digitale. Entro il 1° maggio deve poi trasmettere i dati sull’anno civile precedente, distinguendo tra informazioni sui voli di linea programmati per i due successivi periodi di validità degli orari e informazioni sulle operazioni effettivamente svolte.
Tra i dati richiesti figurano: rotte, aeromobili impiegati, capacità per classe di viaggio, numero stimato di voli, passeggeri, merci, carburante consumato, tempo di volo e, per i lotti di carburante caricati in aeroporto, quantitativi, identificativi del lotto e del fornitore, aeroporti di consegna, prova di acquisto/consegna e valore delle emissioni lifecycle. Le informazioni devono essere verificate da un verificatore indipendente; quelle relative alle emissioni lifecycle dei carburanti devono inoltre essere verificate da un organismo di certificazione riconosciuto nell’ambito della direttiva (UE) 2018/2001 o del CORSIA.
Metodologia di stima delle emissioni
La metodologia, dettagliata nell’allegato II, si fonda sulla migliore stima del consumo di carburante del volo e delle emissioni lifecycle dei carburanti caricati nell’aeroporto di partenza. In via ordinaria l’EASA utilizza la media ponderata dei consumi e delle prestazioni passate sulla stessa rotta nel periodo di validità degli orari precedente e la media ponderata delle emissioni lifecycle dei lotti caricati nello stesso aeroporto.
Se mancano dati primari, sono insufficienti o non verificabili, l’EASA può ricorrere a metodi alternativi, compresa l’equazione di Breguet per l’autonomia. Quando non è possibile attribuire correttamente le emissioni lifecycle a un aeroporto specifico o mancano informazioni sufficienti, i carburanti sono trattati come carburanti convenzionali. È anche prevista una disciplina speciale per l’assegnazione di lotti specifici di carburante a singoli voli o serie di voli, a condizione che vi sia richiesta dell’operatore, consegna fisica identificabile, prova documentale e identificazione della rotta.
Assegnazione alle cabine, alle merci e alle classi di viaggio
Le emissioni di volo sono ripartite tra cabina e merci sulla base della massa attribuita rispettivamente ai passeggeri e al carico. Da tali valori derivano gli indicatori di prestazione: emissioni di cabina per passeggero e per passeggero-chilometro, emissioni delle merci per tonnellata e per tonnellata-chilometro.
Se un aeromobile opera più classi di viaggio, le emissioni di cabina devono essere attribuite alle diverse classi mediante un fattore di classe di viaggio, calcolato di preferenza sulla superficie del posto a sedere; in mancanza, si utilizzano medie ponderate e, in ultima istanza, valori standard. L’allegato II precisa inoltre che, per i voli con passeggeri non dichiarati o in presenza di nuove configurazioni, il numero di passeggeri può essere stimato sulla base dei posti disponibili, del coefficiente di riempimento e del valore standard di 100 kg per passeggero comprensivo di bagaglio.
Rilascio, validità e aggiornamento delle etichette
Entro il 30 giugno di ogni anno l’EASA, se ritiene complete e precise le informazioni ricevute, elabora la stima delle emissioni, genera le etichette per i due successivi periodi di validità degli orari e le distribuisce agli operatori in formato digitale tramite lo strumento di comunicazione. La validità dell’etichetta segue la stagione invernale o estiva secondo il calendario dell’allegato I: per l’inverno dura dal rilascio fino a fine stagione; per l’estate copre cinque mesi a partire dall’inizio della stagione estiva.
Se i dati sono incompleti o non verificabili, l’EASA chiede rettifiche o integrazioni. Se il problema non viene superato, dopo aver garantito il diritto di essere ascoltato, può rifiutare il rilascio. L’operatore è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali correzioni o la sopravvenuta invalidità dei dati; l’Agenzia può aggiornare retroattivamente le emissioni e rilasciare nuove etichette.
Esposizione al pubblico e divieti di utilizzo fuorviante
Gli operatori aerei sono responsabili dell’uso corretto dell’etichetta e del relativo logotipo. Le etichette devono essere esposte senza ritardo nei punti vendita di proprietà, entro 15 giorni dal ricevimento, e nei punti vendita collegati contrattualmente entro 30 giorni. L’esposizione deve avvenire accanto ai dati essenziali del volo durante tutto il processo di acquisto online, nei risultati di ricerca, nella conferma d’acquisto e nei materiali promozionali.
Il regolamento vieta l’uso di simboli o diciture che imitino l’etichetta, nonché la diffusione di informazioni sulle emissioni di volo che siano equivalenti o simili a quelle dell’etichetta per voli non coperti dal sistema. È altresì vietato suggerire l’impiego di uno specifico carburante per un volo se non può essere dimostrata la presenza fisica di quel carburante in quantità e caratteristiche dichiarate.
Controllo di conformità e revoca
L’EASA riesamina almeno semestralmente i presupposti delle etichette e la correttezza della loro esposizione. Può chiedere informazioni supplementari, anche da verificatori indipendenti, e, se l’etichetta non è più appropriata o non è correttamente esposta, può revocarla o rilasciarne una nuova, dopo aver ascoltato l’operatore. In caso di ritardi non giustificati nell’esposizione può revocare tutte le etichette oppure concedere una sola esenzione una tantum con nuova scadenza.
Gli operatori devono rimuovere senza ritardo le etichette revocate o scadute e confermare lo stato di conformità tramite lo strumento digitale. In casi eccezionali possono chiedere l’annullamento di singole etichette se le operazioni sono cessate o se mutamenti delle condizioni operative rendono le etichette inesatte.
Sito web sulle emissioni di volo
L’EASA deve creare un sito web dedicato, con una parte pubblica accessibile a tutti e una parte compliance riservata agli operatori. La parte pubblica deve consentire la consultazione senza registrazione, offrire spiegazioni metodologiche comprensibili, informazioni sulle stime e sulle etichette rilasciate, sulle riduzioni dovute a carburanti a minori emissioni lifecycle, nonché una funzione di ricerca per aeroporto di partenza e di arrivo e, facoltativamente, per operatore.
Il sito deve anche presentare confronti tra etichette sulla stessa rotta rispetto a un parametro di riferimento elaborato dall’Agenzia, ordinando gli operatori per emissioni crescenti. Deve inoltre segnalare quando una rotta inserita non rientra nell’ambito del regolamento. La sezione compliance, invece, consente all’operatore di gestire i propri dati, gli obblighi di comunicazione, la generazione e la distribuzione delle etichette e lo stato delle stesse.
Modelli grafici e contenuti dell’etichetta
L’allegato III stabilisce il logotipo, i colori istituzionali, le versioni per sfondo chiaro o scuro, la dicitura "Verificata", la schermata principale e la schermata secondaria. L’etichetta è denominata "etichetta sulle emissioni di volo" e deve essere leggibile su supporto digitale, accessibile, chiara e visibile nella lingua dell’utente.
La schermata principale riporta, a seconda del caso, le emissioni per passeggero o per tonnellata, il logotipo, il confronto percentuale con un benchmark e l’icona informativa. La schermata secondaria riporta ulteriori dettagli: operatore, rotta, distanza, emissioni per passeggero-chilometro o tonnellata-chilometro, emissioni lifecycle dei carburanti, confronto con il benchmark, periodo di validità e link alla specifica etichetta sul sito www.flightemissions.eu.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La piena estensione ai voli all-cargo e agli operatori del trasporto aereo merci decorre dal 1° gennaio 2028, mentre per il resto il calendario operativo è già fissato dall’allegato I, con domande entro il 1° febbraio, dati entro il 1° maggio e rilascio delle etichette entro il 30 giugno di ciascun anno.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del sistema
L’articolo 1 definisce le disposizioni dettagliate necessarie per l’attuazione uniforme del sistema di etichettatura ambientale dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405. La disciplina copre la metodologia scientifica di calcolo delle emissioni di volo, la procedura di trasmissione dei dati all’EASA, la durata e il riesame delle etichette, i modelli di esposizione, l’accesso digitale alle etichette e la possibilità di comunicare altre informazioni ambientali solo entro i limiti consentiti.
Definizioni chiave
L’articolo 2 introduce le definizioni operative essenziali: emissioni di volo, emissioni di cabina e delle merci, indicatori per passeggero e per tonnellata, etichetta e logotipo, etichette scadute, strumento di comunicazione digitale, aeromobile, COA, aeroporto, posto a sedere, passeggero, superficie del posto a sedere, classe di viaggio, periodo di validità degli orari, block fuel, block time, emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione, CO2eq, sistema relativo ai gas a effetto serra per i carburanti per l’aviazione, merci e punto vendita.
Domanda di rilascio e dati da comunicare all’Agenzia
L’articolo 3 prevede che l’operatore aereo presenti la domanda entro il 1° febbraio di ogni anno tramite lo strumento digitale, indicando i voli da coprire. Entro il 1° maggio comunica i dati relativi ai voli di linea e alle operazioni dell’anno civile precedente: rotte, aeromobili, capacità e configurazioni, numero stimato di voli per le due successive stagioni di validità, e i dati sulle operazioni passate, inclusi passeggeri, merci, carburante e tempo di volo, nonché i dati sui lotti di carburante caricati in aeroporto e sulle loro emissioni lifecycle. I dati devono essere verificati da verificatore indipendente; le informazioni sulle emissioni lifecycle del carburante devono inoltre essere verificate da organismi di certificazione individuati nella direttiva (UE) 2018/2001 o nell’ambito CORSIA.
Attribuzione, validità, rifiuto e aggiornamento delle etichette
L’articolo 4 impone all’EASA, entro il 30 giugno di ogni anno, di stimare le emissioni di ciascun volo o serie di voli, generare e attribuire le etichette per i due successivi periodi di validità degli orari e distribuirle in formato digitale. La validità coincide con la stagione invernale fino a fine stagione o con la stagione estiva per cinque mesi dall’inizio fino a fine stagione, secondo l’allegato I. Se i dati sono incompleti, imprecisi o non verificabili, l’Agenzia chiede rettifiche; se persiste l’inadeguatezza, dopo il diritto di essere ascoltato, rifiuta il rilascio. L’operatore deve comunicare senza ritardo eventuali correzioni o sopravvenuta invalidità dei dati, consentendo aggiornamenti retroattivi e nuove etichette.
Metodologia di stima delle emissioni di volo
L’articolo 5 rinvia all’allegato II, che prevede il calcolo delle emissioni di volo, la loro ripartizione tra cabina e merci, la generazione dell’impronta e dell’efficienza delle emissioni e l’assegnazione alle classi di viaggio. La stima si basa in via principale sulla media ponderata delle prestazioni passate sulla stessa rotta e sulla media ponderata delle emissioni lifecycle dei carburanti caricati nell’aeroporto di partenza. In mancanza di dati sufficienti o verificabili, l’EASA può ricorrere a stime alternative, incluso il metodo Breguet per il consumo di carburante e, per i carburanti lifecycle non attribuibili, l’assimilazione a carburanti convenzionali. È prevista una deroga per l’assegnazione di lotti specifici di carburante a uno specifico volo o serie di voli, su richiesta dell’operatore e a determinate condizioni documentali e di identificabilità fisica.
Obblighi di esposizione delle etichette nei punti vendita e online
L’articolo 6 disciplina l’uso dell’etichetta da parte degli operatori aerei, che sono responsabili della corretta utilizzazione del logotipo e del rispetto del regolamento. Le etichette devono essere esposte senza indebito ritardo nei punti vendita di proprietà dell’operatore, entro 15 giorni dal ricevimento, e nei punti vendita con rapporto contrattuale entro 30 giorni, sempre in modo chiaramente visibile accanto ai dati essenziali del volo e durante l’intero processo di acquisto online. Le etichette devono comparire anche nei messaggi pubblicitari e nel materiale promozionale. Sono vietate etichette o simboli imitativi, nonché informazioni equivalenti o fuorvianti fuori dall’ambito regolato; sono vietate anche affermazioni sull’uso di uno specifico carburante se non dimostrata la presenza fisica di quel carburante per quel volo.
Monitoraggio, riesame e revoca
L’articolo 7 prevede un riesame almeno semestrale da parte dell’EASA sulla permanenza dei presupposti dell’etichetta, sulla correttezza dei dati trasmessi, sulla corretta esposizione e sulla rimozione delle etichette revocate o scadute. L’Agenzia può revocare o sostituire le etichette, ascoltando l’operatore; in caso di ritardi nell’esposizione può revocare tutte le etichette o concedere un’esenzione una tantum con nuova scadenza. Gli operatori devono adeguarsi senza ritardo, confermare la conformità e cooperare costantemente con l’Agenzia. In circostanze eccezionali possono chiedere l’annullamento di singole etichette quando i voli sono cessati o le condizioni operative sono mutate in modo da renderle inesatte.
Sito web sulle emissioni di volo
L’articolo 8 impone all’EASA di creare e mantenere un sito web con una parte pubblica e una parte dedicata alla conformità, collegata allo strumento digitale. La parte pubblica deve consentire accesso senza registrazione, fornire spiegazioni chiare della metodologia e delle ipotesi, informazioni sulle stime e sul rilascio delle etichette, sulle riduzioni ottenute tramite carburanti a minori emissioni lifecycle, una funzione di ricerca per rotta e operatore, confronti rispetto a un parametro di riferimento e l’indicazione delle rotte fuori ambito. La parte compliance è riservata agli operatori, con credenziali uniche, e consente la gestione dei propri dati, degli obblighi di comunicazione e dello stato delle etichette.
Applicazione progressiva ed entrata in vigore
L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica agli operatori del trasporto aereo merci solo dal 1° gennaio 2028, mentre per il resto è immediatamente operativo secondo il calendario dell’allegato I. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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