Sentenza n. 1985/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, N. 3267/2025, pubblicata in data 15 ottobre 2025, nel giudizio R.G.N. 2134/2025, confermata in appello dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, N. 1504/2026, pubblicata in data 24 febbraio 2026, nel giudizio R.G.N. 8546/2025 con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo della citata Sentenza del TAR Lombardia, nonché per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Politecnico Prot. N. -OMISSIS- del 27.02.2026 di aggiudicazione della procedura di gara “per la sola parte relativa alle opzioni” e quindi nella parte in cui non ha disposto l’aggiudicazione e la stipula del contratto anche per la progettazione della camera climatica per il laboratorio Cryolab.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di aggiudicazione parziale della fornitura, limitato alle opzioni e non esteso alla progettazione della camera climatica per il laboratorio Cryolab
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato la sua esclusione dalla gara e l’aggiudicazione a favore della controinteressata, dichiarando l’inefficacia del contratto, sentenza integralmente confermata dal Consiglio di Stato. Il Politecnico, dopo avere disposto l’esecuzione anticipata del contratto e consentito alla precedente aggiudicataria di eseguire e ottenere il pagamento della progettazione, ha adottato un decreto che affidava alla ricorrente soltanto la parte della fornitura successiva alla progettazione. La ricorrente ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato, sostenendo che l’esecuzione anticipata della progettazione era stata una scelta dell’Amministrazione, compiuta a proprio rischio e non comunicata tempestivamente al giudice, e che tale circostanza non poteva impedire l’integrale esecuzione della sentenza mediante aggiudicazione e stipula del contratto per l’intera fornitura. Il Politecnico e la controinteressata hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il Tribunale rileva che il giudicato imponeva l’integrale riedizione degli effetti della gara in favore della ricorrente e che il decreto del Politecnico, limitando l’aggiudicazione alle sole opzioni, ne violava o eludeva gli effetti. L’esecuzione anticipata della progettazione da parte della precedente aggiudicataria era stata deliberatamente disposta dal Politecnico a proprio esclusivo rischio, nonostante la prossimità dell’udienza di merito, e non poteva costituire un ostacolo all’attuazione del giudicato. La progettazione, quale prestazione principale e specialistica, è stata ritenuta infungibile rispetto a quella eseguita dalla concorrente; inoltre, la complessità e l’inscindibilità delle componenti della fornitura rendevano necessario procedere all’esecuzione integrale da parte della ricorrente. Il decreto del 27 febbraio 2026 è dichiarato nullo per violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a. Il Politecnico è stato ordinato a sottoscrivere il contratto con la ricorrente entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, per l’intera fornitura prevista dagli atti di gara. Il Politecnico è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.
Consente di dichiarare nullo l’atto adottato in violazione o elusione del giudicato nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Richiamato quale fondamento della chiamata in giudizio delle Amministrazioni statali nell’ambito di una controversia relativa a un intervento finanziato con fondi PNRR.
art. 4.1 del disciplinare di gara
Prevedeva l’esecuzione della progettazione entro un mese dalla stipula del contratto; tale termine è stato valorizzato per escludere che l’esecuzione anticipata fosse necessaria ai fini della rendicontazione PNRR.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all’onere del contributo unificato posto a carico del Politecnico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, è nullo per violazione o elusione del giudicato l’atto con cui l’Amministrazione, anziché dare integrale esecuzione alla sentenza, limita gli effetti conformativi del giudicato sulla base di circostanze derivanti da una propria scelta discrezionale o organizzativa incompatibile con quanto statuito dal giudice.
- L’esecuzione anticipata del contratto pubblico disposta dalla stazione appaltante prima della definizione del giudizio, quando sia stata compiuta a rischio dell’Amministrazione, non può essere invocata per impedire l’integrale esecuzione del giudicato che abbia annullato l’esclusione di un concorrente e l’aggiudicazione a favore di altro operatore.
- La mancata tempestiva rappresentazione al giudice dello stato effettivo di esecuzione del contratto non può tradursi in un vantaggio processuale per l’Amministrazione o per l’aggiudicatario e non consente di sottrarre una prestazione all’attuazione integrale del giudicato.
- Quando la prestazione principale di una fornitura complessa presenta carattere specialistico e infungibile per ciascun concorrente, l’esecuzione già compiuta dall’originario aggiudicatario non giustifica, di per sé, l’esclusione di tale prestazione dall’affidamento disposto in favore del concorrente vittorioso.
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