Cassazione Civile, Sentenza n. 13122/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art.5 della legge 130/22 perché la Milanofiori 2000 srl ha depositato istanza di definizione della lite e ha provato il versamento dovuto e la regolare definizione con il Comune. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha disposto l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5033/18 che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Ici 2010 e le sanzioni notificato alla Milanofiori 2000 srl, relativo a tre parcheggi multipiano e un parcheggio interrato catastalmente intestati alla società. La CTR aveva ritenuto che, benché i beni fossero catastalmente intestati alla società per consentire la procedura di agibilità ex art.24 d.P.R. 380/01, essi dovevano considerarsi di proprietà meramente formale perché costruiti in esecuzione di una convenzione urbanistica che prevedeva la cessione gratuita al Comune al momento del collaudo; perciò la società era priva del possesso e del reale potere di godimento e non poteva essere considerata soggetto passivo Ici ai sensi degli articoli 1 e 3 del d.lvo 504/92. In sede di Cassazione la resistente ha inoltre sollevato questioni relative alla non ultimazione dei fabbricati (art.2 lett. a) d.lvo 504/92) e all'illegittimità delle sanzioni.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001 articolo 24
Richiamato per spiegare la ragione dell'intestazione catastale temporanea (necessaria per la procedura di agibilità): l'iscrizione catastale a nome della società era funzionale all'ottenimento dell'agibilità, non indicativa di pieno possesso fiscale.
d.lvo 504/1992 articolo 1
Interpretato in combinato con l'art.3: individua il soggetto passivo Ici; la Corte territoriale ha ritenuto che la mera intestazione catastale non coincide con la legittimazione tributaria se manca il possesso e il potere reale di godimento.
d.lvo 504/1992 articolo 3
Usato per confermare che la legittimazione passiva si fonda su elementi sostanziali (possesso, godimento) e non sulla sola titolarità formale.
d.lvo 504/1992 articolo 2 lett. a)
Riferito dalla resistente nella prospettazione alternativa di difesa: il fabbricato non ultimato non sarebbe soggetto a Ici; i giudici di merito avevano ritenuto tali questioni assorbite, ma la società le aveva ribadite in via subordinata.
codice civile articolo 1140
Richiamato per la nozione di possesso (il potere sulla cosa): la CTR ha ritenuto che l'assenza di possesso (secondo la nozione di cui all'art.1140 c.c.) esclude la soggettività passiva Ici del proprietario formale.
legge 130/2022 articolo 5
Norma che disciplina la procedura di definizione delle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione; applicata per dichiarare estinto il processo una volta comprovata la definizione e il pagamento, con compensazione delle spese.
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sentenza n. 5033/18
Decisione di merito confermata in primo grado che aveva escluso la legittimazione passiva della società al pagamento dell'Ici per i parcheggi in virtù della cessione prevista dalla convenzione urbanistica e della mancanza di possesso reale.
Massime di principio
- La titolarità catastale da sola non basta a fondare la soggettività passiva ai fini Ici/IMU: è necessario valutare il possesso e il potere di godimento reale dell'immobile.
- Quando un immobile è costruito come opera di urbanizzazione con obbligo di cessione al Comune, può configurarsi una "proprietà formale" che esclude la responsabilità fiscale del costruttore fino al trasferimento effettivo e al pieno godimento.
- La qualificazione come "fabbricato non ultimato" può costituire motivo di esclusione dell'imponibilità fiscale, ma tale questione deve essere valutata e provata nei giudizi di merito.
- La definizione della lite prevista dalla legge 130/2022 estingue il processo senza decisione sul merito: le parti che avviano e ottengono tale definizione ottengono la chiusura del contenzioso, con compensazione delle spese se così disposto.
- In casi simili è opportuno documentare con cura: convenzioni urbanistiche, obblighi di cessione, atti di consegna/collaudo, situazioni materiali di possesso e ogni atto relativo all'agibilità per dimostrare l'assenza di potere di godimento fiscale.
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