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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13122/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art.5 della legge 130/22 perché la Milanofiori 2000 srl ha depositato istanza di definizione della lite e ha provato il versamento dovuto e la regolare definizione con il Comune. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha disposto l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5033/18 che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Ici 2010 e le sanzioni notificato alla Milanofiori 2000 srl, relativo a tre parcheggi multipiano e un parcheggio interrato catastalmente intestati alla società. La CTR aveva ritenuto che, benché i beni fossero catastalmente intestati alla società per consentire la procedura di agibilità ex art.24 d.P.R. 380/01, essi dovevano considerarsi di proprietà meramente formale perché costruiti in esecuzione di una convenzione urbanistica che prevedeva la cessione gratuita al Comune al momento del collaudo; perciò la società era priva del possesso e del reale potere di godimento e non poteva essere considerata soggetto passivo Ici ai sensi degli articoli 1 e 3 del d.lvo 504/92. In sede di Cassazione la resistente ha inoltre sollevato questioni relative alla non ultimazione dei fabbricati (art.2 lett. a) d.lvo 504/92) e all'illegittimità delle sanzioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001 articolo 24

    Richiamato per spiegare la ragione dell'intestazione catastale temporanea (necessaria per la procedura di agibilità): l'iscrizione catastale a nome della società era funzionale all'ottenimento dell'agibilità, non indicativa di pieno possesso fiscale.

  • d.lvo 504/1992 articolo 1

    Interpretato in combinato con l'art.3: individua il soggetto passivo Ici; la Corte territoriale ha ritenuto che la mera intestazione catastale non coincide con la legittimazione tributaria se manca il possesso e il potere reale di godimento.

  • d.lvo 504/1992 articolo 3

    Usato per confermare che la legittimazione passiva si fonda su elementi sostanziali (possesso, godimento) e non sulla sola titolarità formale.

  • d.lvo 504/1992 articolo 2 lett. a)

    Riferito dalla resistente nella prospettazione alternativa di difesa: il fabbricato non ultimato non sarebbe soggetto a Ici; i giudici di merito avevano ritenuto tali questioni assorbite, ma la società le aveva ribadite in via subordinata.

  • codice civile articolo 1140

    Richiamato per la nozione di possesso (il potere sulla cosa): la CTR ha ritenuto che l'assenza di possesso (secondo la nozione di cui all'art.1140 c.c.) esclude la soggettività passiva Ici del proprietario formale.

  • legge 130/2022 articolo 5

    Norma che disciplina la procedura di definizione delle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione; applicata per dichiarare estinto il processo una volta comprovata la definizione e il pagamento, con compensazione delle spese.

  • Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sentenza n. 5033/18

    Decisione di merito confermata in primo grado che aveva escluso la legittimazione passiva della società al pagamento dell'Ici per i parcheggi in virtù della cessione prevista dalla convenzione urbanistica e della mancanza di possesso reale.

Massime di principio

  • La titolarità catastale da sola non basta a fondare la soggettività passiva ai fini Ici/IMU: è necessario valutare il possesso e il potere di godimento reale dell'immobile.
  • Quando un immobile è costruito come opera di urbanizzazione con obbligo di cessione al Comune, può configurarsi una "proprietà formale" che esclude la responsabilità fiscale del costruttore fino al trasferimento effettivo e al pieno godimento.
  • La qualificazione come "fabbricato non ultimato" può costituire motivo di esclusione dell'imponibilità fiscale, ma tale questione deve essere valutata e provata nei giudizi di merito.
  • La definizione della lite prevista dalla legge 130/2022 estingue il processo senza decisione sul merito: le parti che avviano e ottengono tale definizione ottengono la chiusura del contenzioso, con compensazione delle spese se così disposto.
  • In casi simili è opportuno documentare con cura: convenzioni urbanistiche, obblighi di cessione, atti di consegna/collaudo, situazioni materiali di possesso e ogni atto relativo all'agibilità per dimostrare l'assenza di potere di godimento fiscale.

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