Sentenza n. 2432/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato a seguito di preavviso, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS, l’eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità, sostenendo di essere soltanto imputato e non condannato per un reato non violento, estraneo all’uso delle armi e non indicativo di pericolosità sociale; dall’altro, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione, poiché l’amministrazione avrebbe utilizzato formule stereotipate senza spiegare adeguatamente il mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali e le ragioni per cui il ricorrente fosse ritenuto inaffidabile, nonostante l’incensuratezza. Il provvedimento richiamava il rinvio a giudizio per furto aggravato, relativo al rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di oggetti agricoli di provenienza furtiva, nonché la temporanea consegna del proprio fucile a un cognato privo di titolo di polizia, durante attività venatoria e in presenza di un minore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure. Ha ritenuto che la detenzione e il porto d’armi non costituiscano diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità preventiva e cautelare nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS. Il divieto può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale definitivo, non violenti e non direttamente attinenti all’uso delle armi, purché seri, oggettivamente apprezzabili, concreti e valutati secondo logicità, proporzionalità e ragionevolezza; non è necessario né un comprovato abuso delle armi né un autonomo giudizio di pericolosità sociale. Nel caso concreto, il rinvio a giudizio per furto aggravato e il fatto materiale non contestato della disponibilità di beni di provenienza furtiva costituivano indici di condotta non specchiata, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. A ciò si aggiungeva la consegna del fucile a persona priva di titolo abilitativo, circostanza ritenuta indice di negligenza nella custodia e gestione di un bene intrinsecamente pericoloso, aggravata dalla presenza di un minore. Il giudice ha escluso carenze istruttorie o manifesta sproporzione e ha ritenuto sufficiente la motivazione, rilevando che l’amministrazione aveva considerato le osservazioni procedimentali e aveva precisato che il ricorrente era stato rinviato a giudizio, non essendo più soltanto indagato. La valutazione prefettizia, non manifestamente incongrua o illogica, è stata quindi ritenuta insindacabile nel giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
La disposizione è richiamata quale base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nell’ambito della valutazione dell’affidabilità del soggetto.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Consente di negare, ritirare o non rinnovare i titoli abilitativi relativi alle armi sulla base della valutazione della buona condotta e della capacità di abuso; la valutazione ha natura ampiamente discrezionale e preventivo-cautelare.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
È richiamato, insieme agli artt. 39 e 43, quale fondamento della discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella verifica dell’affidabilità del soggetto.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto la motivazione sufficiente, poiché fondata su circostanze specifiche e comprensiva della considerazione delle osservazioni procedimentali.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti assoluti; l’autorità di pubblica sicurezza può adottare misure interdittive sulla base di una valutazione ampia e preventiva dell’affidabilità del soggetto, diretta a tutelare l’incolumità pubblica, l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il divieto di detenzione di armi può essere fondato anche su fatti non accompagnati da una condanna penale definitiva, non violenti e non direttamente concernenti l’uso delle armi, quando tali fatti costituiscano indici seri, concreti e oggettivamente apprezzabili di una condotta non specchiata o di una diminuita affidabilità.
- Per adottare il divieto non è necessario dimostrare un concreto abuso delle armi né formulare un autonomo giudizio di pericolosità sociale; è sufficiente una prognosi ragionevole di possibile abuso o di insufficiente affidabilità, purché basata su una valutazione complessiva delle circostanze del caso.
- La consegna di un’arma a una persona priva di titolo abilitativo, specialmente in presenza di minori, può costituire un autonomo indice di negligenza nella custodia e nella gestione dell’arma e concorrere a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia in materia di armi resta circoscritto alla verifica della presenza di elementi seri e attuali e dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento; la valutazione non è sostituibile dal giudice quando non risulti manifestamente incongrua.
- La motivazione del divieto è sufficiente quando individua circostanze concrete poste a fondamento della prognosi di inaffidabilità e dà conto, anche sinteticamente ma in modo intelligibile, delle osservazioni presentate dall’interessato.
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