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Sentenza

Sentenza del 12/08/2021 n. 22759 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di 19 cartelle di pagamento per presunta nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia (legittimazione processuale carente perché rappresentata da un avvocato esterno con procura speciale), irregolarità e tardività della documentazione prodotta (violazione del termine per il deposito di 20 giorni prima dell'udienza ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992) e mancato esame del disconoscimento delle fotocopie prodotte dall'Agente della Riscossione (violazione del principio di non contestazione e omissione di fatto decisivo).

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza di legittimazione dell'Agenzia rilevando che, secondo giurisprudenza consolidata e il protocollo di intesa con l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione può stare in giudizio tramite dipendenti o avvocati del libero foro senza bisogno di specifiche formalità. Ha ritenuto ammissibili e utilizzabili in appello i documenti tardivamente prodotti nel primo grado una volta acquisiti nel fascicolo d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 546/1992) e quindi idonei a fondare la decisione di gravame. Il motivo relativo al disconoscimento delle fotocopie è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto nei termini richiesti le parti rilevanti degli atti in cui avrebbe disconosciuto le copie. Condanna alle spese e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 11, art. 25 comma 2, art. 32, art. 58, art. 61

    Regola la rappresentanza e difesa nel processo tributario (art.11), dispone l'inserimento definitivo dei fascicoli di parte nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato (art.25), fissa il termine per il deposito documentale (20 giorni liberi prima dell'udienza, art.32) e disciplina l'utilizzabilità dei documenti in appello (art.58 e richiamo all'art.61). La Corte ha interpretato queste norme nel senso che documenti tardivi, una volta acquisiti al fascicolo d'ufficio, possono essere utilizzati in sede di gravame.

  • D.Lgs. n. 156 del 2015

    Ha riformato la disciplina citata (con riferimento all'art.11 D.Lgs. 546/1992). La Corte ha ritenuto che la modifica non impedisca all'Agenzia di costituirsi tramite avvocati del libero foro o dipendenti nei giudizi tributari senza necessità di ulteriori formalità documentali nell'atto introduttivo.

  • Protocollo di intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate - Riscossione

    n. 36437 del 5 luglio 2017, punti 3.4.1 e 3.4.2

    Stabilisce i casi in cui l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio e quelli in cui l'Ente può stare in giudizio tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro (esplicitamente incluse le controversie innanzi alle Commissioni Tributarie). Usato dalla Corte per confermare la legittimazione dell'Agenzia a costituirsi come è avvenuto.

  • Cass. S.C. (giurisprudenza)

    sent. n. 30008/2019; sent. n. 24906/2018; sent. n. 5429/2018

    Richiamate per affermare: a) la possibilità per l'Agenzia di essere rappresentata da avvocati del libero foro senza necessità di allegare la relativa delibera; b) la possibilità per il giudice d'appello di fondare la decisione su documenti tardivamente prodotti in primo grado se acquisiti al fascicolo; c) l'effetto dell'inserimento dei fascicoli di parte nel fascicolo d'ufficio.

  • D.L. n. 83 del 2012

    art. 54, comma 1, lett. b

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in tema di onere di allegazione dei fatti controversi; la Corte ha esaminato la richiesta ma ha dichiarato inammissibile il relativo motivo per difetto di autosufficienza.

  • R.D. n. 1611 del 1933

    Richiamato a proposito delle delibere e dei casi speciali in cui è richiesta motivazione per l'affidamento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato; la Corte ha precisato che, ove applicabile, la sussistenza del presupposto non richiede allegazione in giudizio di legittimazione dell'organo che rappresenta l'Ente.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può validamente costituirsi in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro senza necessità di allegare specifiche delibere o investiture, purché la scelta rientri nei casi previsti dalla normativa e dai protocolli operativi.
  • I documenti prodotti tardivamente nel primo grado, se acquisiti al fascicolo d'ufficio (art.25 D.Lgs. 546/1992), possono essere utilizzati dal giudice d'appello per decidere il gravame; la contumacia della parte in appello non impedisce l'utilizzo di tali documenti.
  • Le copie fotografiche o fotostatiche, se la loro conformità agli originali è attestata da pubblico ufficiale e non sono specificamente disconosciute dalla controparte, hanno efficacia probatoria equivalente alle copie autenticate.
  • Il disconoscimento delle copie deve essere dedotto in modo specifico e trascritto integralmente nell'atto impugnatorio rivolto alla Corte di legittimità; in Cassazione i motivi che non riportano compiutamente le parti d'atto rilevanti sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • Nel processo tributario i fascicoli di parte, una volta inseriti nel fascicolo d'ufficio, restano acquisiti fino al passaggio in giudicato, con conseguenze sulla utilizzabilità degli atti e dei documenti prodotti.

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