Sentenza n. 98/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 259/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25/11/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 quale contributo alla sua formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e all'accredito di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 259/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 18 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo l'eventuale esecuzione medio tempore non risultante dagli atti, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente; il commissario dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte. È stato precisato che, in caso di incapienza, il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di attribuzione e utilizzazione della Carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale della pronuncia.
- Quando l'amministrazione non dà esecuzione a un giudicato che riconosce una prestazione patrimoniale e amministrativa determinata, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente dell'articolazione territoriale competente, e deve adottare tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato entro il termine assegnato.
- Nel dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme, l'amministrazione o il commissario ad acta possono utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti, gli strumenti finanziari specificamente previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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