Cassazione Civile, Ordinanza n. 28962/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca chiese l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario derivante dal saldo debitore di due rapporti bancari (conto anticipi documenti e conto corrente ordinario), producendo contratto, estratti conto, riassunti scalari e altra documentazione. Il curatore contestò l'insufficienza della prova, rilevando l'assenza delle pattuizioni economiche sui tassi e, soprattutto, la mancanza degli estratti conto del 2014 del conto ordinario, ritenuti indispensabili per ricostruire il rapporto e gli anticipi. Il giudice delegato negò l'ammissione e il tribunale rigettò l'opposizione ex art. 98 l.fall. per difetto di prova documentale. In cassazione la banca articolò sei motivi: dedusse che l'omesso deposito degli estratti 2014 era dipeso da un errore tecnico non imputabile e quindi doveva ammettersi una rimessione in termini; invocò il principio di non contestazione per il mancato rilievo, nella verifica del passivo, della carenza documentale; denunciò la novità dell'eccezione sollevata dal curatore solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione; prospettò questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 l.fall.; censurò il mancato esame dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di libri e documentazione bancaria; infine lamentò omesso esame di ulteriori difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni non trattate nel decreto impugnato senza una specifica e tempestiva istanza di rimessione in termini e senza adeguata allegazione della causa non imputabile; inammissibile il secondo perché il curatore aveva comunque contestato il quantum del credito e, in ogni caso, il principio di non contestazione riguarda i fatti e non i documenti; manifestamente infondato il terzo perché la deduzione sulla carenza documentale non era un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa relativa alla prova del fatto costitutivo, rilevabile anche d'ufficio; inammissibile il quarto perché una mera questione di costituzionalità non basta a fondare il motivo e comunque mancava rilevanza; inammissibile il quinto perché l'ordine di esibizione è rimedio istruttorio discrezionale, non sindacabile in cassazione; assorbito il sesto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve rispettare le preclusioni e può produrre documenti nei limiti e termini previsti, mentre il controllo del tribunale si svolge sulle risultanze ritualmente acquisite.
art. 99 l.fall.
Il creditore deve documentare il credito a pena di decadenza entro il termine di costituzione; il curatore può proporre eccezioni o difese nuove nella comparsa di costituzione se tempestive.
art. 95 l.fall.
Nel procedimento di verifica del passivo il giudice delegato e poi il tribunale possono rilevare d'ufficio i profili rilevanti sulla base degli atti e documenti ritualmente prodotti.
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini richiede la tempestiva richiesta della parte e la prova di una causa non imputabile, estranea alla sua volontà e con carattere di assolutezza.
art. 345 c.p.c.
In appello/non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo la dimostrazione dell'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile; l'eccezione della parte sulla prova deve confrontarsi con tali preclusioni.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non i documenti; non impedisce il rilievo officioso della carenza probatoria del fatto costitutivo.
art. 101 c.p.c.
La censura di nuova questione è infondata quando il tema attiene a una mera difesa e non a un'eccezione in senso stretto.
art. 111 Cost.
Non è violato il contraddittorio quando il giudice rileva la mancanza di prova del credito, trattandosi di questione legata all'onere probatorio della parte.
art. 24 Cost.
La tutela difensiva non consente di superare le preclusioni probatorie né di trasformare in eccezione una mera difesa sulla prova del credito.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti e non per finalità esplorative.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-bis; comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 50 t.u.b.
La certificazione di credito è strumento rilevante per l'ingiunzione, ma non sostituisce la prova piena del rapporto e del suo svolgimento nel giudizio di accertamento del passivo.
art. 1284 c.c.
In mancanza di prova del tasso convenzionale si pone il problema dell'applicazione del saggio legale per il ricalcolo del saldo.
art. 2704 c.c.
La data certa dei documenti rileva ai fini della loro opponibilità nel contesto della prova del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore che insinua un credito bancario deve provare in modo completo il fatto costitutivo della pretesa, attraverso documentazione idonea a ricostruire l'intero rapporto e il saldo; la semplice prova dell'esistenza del contratto o di un estratto certificato non basta se mancano documenti essenziali del rapporto.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti: la mancata contestazione iniziale di un profilo documentale non preclude al giudice di rilevare il difetto di prova del credito, né impedisce l'applicazione dei poteri officiosi sulle questioni rilevabili d'ufficio.
- La rimessione in termini per omissioni documentali richiede una tempestiva istanza specifica e la dimostrazione rigorosa di una causa non imputabile; non è sufficiente allegare un generico errore tecnico o invocarlo per la prima volta in cassazione.
- Una deduzione del curatore che contesti la prova del credito per carenza documentale non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa sul mancato assolvimento dell'onere probatorio del creditore, rilevabile anche d'ufficio nei limiti delle preclusioni processuali.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, non sindacabile in cassazione se il giudice di merito ne nega l'adozione nell'ambito della valutazione sull'insufficienza della prova già acquisita.
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