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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20078/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2002, ceduto al contribuente da una ditta privata con atto del 14 gennaio 2004 e poi chiesto a rimborso nel luglio 2008. L'Ufficio aveva prima sospeso la pratica per accertamenti e poi l'aveva archiviata per mancata produzione della documentazione richiesta. Il contribuente aveva impugnato il diniego e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che l'Amministrazione non avesse contestato la sussistenza del credito ceduto e che si fosse limitata a comunicare la sospensione del rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, sostenendo che la cessione non era stata notificata all'Ufficio secondo le forme richieste e quindi era inefficace verso la P.A.; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione di non contestazione del credito, poiché in appello aveva invece contestato sia la prova della spettanza originaria del rimborso IVA sia i presupposti della cessione opponibile alla P.A., oltre a eccepire la presenza di un debito fiscale del cedente; (3) motivo dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei primi due.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito verso la pubblica amministrazione, non è sufficiente la mera registrazione della cessione o la sua allegazione a una diffida di pagamento, occorrendo la notificazione nei modi di legge prevista dall'art. 69, terzo comma, del R.D. n. 2440 del 1923. Ha inoltre ritenuto errata l'applicazione del principio di non contestazione da parte della CTR, perché l'Ufficio aveva specificamente contestato la sussistenza del credito e la documentazione prodotta, anche deducendo l'esistenza di un debito del cedente tale da escludere il rimborso o giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923

    Per rendere efficace verso la pubblica amministrazione la cessione di un credito di un privato, l'atto deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e deve essere notificato nei modi di legge; in difetto, la cessione resta valida tra cedente e cessionario ma è inefficace nei confronti della P.A., salvo accettazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo per fatti chiaramente esposti e non contestati dalla controparte che abbia avuto occasione di replicare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza del credito e sui presupposti del rimborso.

  • art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma che disciplina i presupposti sostanziali per la spettanza del rimborso IVA.

Massime di principio

  • La cessione di un credito vantato verso una pubblica amministrazione è opponibile all'ente ceduto solo se rispetta le forme e la notificazione previste dalla disciplina speciale; la mera conoscenza di fatto o la semplice allegazione dell'atto non equivalgono alla notificazione richiesta dalla legge.
  • La registrazione della cessione o la trasmissione dell'atto in allegato a una diffida non sono equipollenti alla notificazione formale prevista per rendere il credito ceduto efficace verso la P.A.
  • Il principio di non contestazione non può essere applicato in modo automatico: il giudice deve verificare che il fatto sia stato specificamente allegato e che la controparte abbia avuto concreta possibilità di contestarlo; se l'appellante ha invece contestato in modo analitico la prova del credito, il fatto non può dirsi non contestato.
  • Quando si discute di rimborso IVA ceduto, il giudice deve accertare sia la spettanza originaria del credito in capo al cedente sia l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria; la mancanza di prova su uno di tali profili può escludere il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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