Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per compensi professionali maturati dall'avvocato per l'attività svolta in un precedente giudizio di legittimità. Il cliente si oppose al decreto e propose domanda riconvenzionale di risarcimento danni per responsabilità professionale, sostenendo che il legale avesse predisposto con negligenza e imperizia il ricorso per cassazione poi rigettato. In particolare, il cliente imputava al difensore di non aver dedotto in cassazione un motivo specifico sulla nullità di una scrittura privata di compravendita immobiliare per indeterminatezza dell'oggetto, motivo che, secondo la sua prospettazione, avrebbe potuto condurre all'accoglimento del ricorso e quindi evitare la soccombenza nel giudizio presupposto. Nei gradi di merito la domanda risarcitoria fu respinta perché non risultava provato il nesso causale tra l'eventuale errore professionale e la perdita del bene della vita, ritenendosi non dimostrata la ragionevole probabilità di un esito favorevole del ricorso per cassazione. Nel ricorso per cassazione il cliente deduceva, con sei motivi, violazioni degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1176, 1418 e 2236 c.c., lamentando in sintesi: che la Corte d'appello avesse errato nel richiedere la prova del solo esito positivo del ricorso invece della perdita di chance di ottenere un diverso scrutinio; che avesse contraddittoriamente riconosciuto la possibilità di articolare un motivo sulla nullità del contratto senza trarne la conseguenza del danno da perdita di chance; che avesse erroneamente considerato incensurabile in cassazione la valutazione di merito sulla determinabilità dell'oggetto del contratto; che avesse mal escluso la responsabilità del professionista pur a fronte dell'omessa deduzione di un motivo potenzialmente spendibile; e che avesse ingiustamente richiamato l'art. 2236 c.c. per escludere la colpa grave del legale, nonostante l'asserita violazione dei doveri di diligenza professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che non è risarcibile, di per sé, la mera perdita della possibilità di partecipare a un giudizio di impugnazione quando il mezzo omesso sia infondato o privo di ragionevoli probabilità di accoglimento: il danno professionale dell'avvocato richiede la prova, secondo un giudizio prognostico fondato sul criterio del più probabile che non, che l'attività diligentemente svolta avrebbe verosimilmente condotto alla vittoria della causa o comunque a un vantaggio giuridicamente apprezzabile sul piano del bene della vita. Ne consegue che non sussiste un interesse giuridicamente tutelabile alla proposizione di un'impugnazione infondata e che la perdita della sola chance di "mera partecipazione" al giudizio di cassazione non integra danno risarcibile. In secondo luogo, con riguardo al motivo omesso sulla nullità del contratto, la Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata secondo cui l'accertamento sulla determinatezza dell'oggetto della compravendita immobiliare è questione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica; pertanto non era dimostrato che un motivo di ricorso sulla questione avrebbe avuto una concreta probabilità di accoglimento. Le censure del ricorrente sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e della prognosi sull'esito del giudizio presupposto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato nelle censure del ricorrente in relazione ai limiti della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non accolto come vizio della decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle censure del ricorrente per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 1176 c.c.
Usato come parametro della diligenza professionale dell'avvocato; la responsabilità non sorge per il solo inadempimento formale, ma richiede il nesso causale con la perdita del bene della vita.
art. 1418 c.c.
Evocato con riguardo alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della questione come accertamento di merito.
art. 2236 c.c.
Richiamato in tema di prestazione professionale di particolare difficoltà; la Corte lo menziona nel quadro dell'esclusione della colpa grave per la sola omessa formulazione di un motivo di ricorso.
art. 2932 c.c.
Citato solo nel riepilogo del giudizio presupposto, quale domanda proposta in via subordinata nel processo originario sulla vendita immobiliare.
art. 1460 c.c.
Richiamato incidentalmente per affermare che l'inadempimento professionale può rilevare ai fini della domanda di restituzione del compenso o dell'eccezione di inadempimento, ma non basta da solo a fondare il risarcimento del danno.
art. 24 Cost.
Utilizzato per chiarire che la tutela giurisdizionale è orientata al riconoscimento delle proprie ragioni e non alla mera partecipazione al processo.
art. 96 c.p.c.
Richiamato per sostenere che l'ordinamento reprime l'abuso del processo con strumenti sanzionatori, a conferma che non è protetto l'uso meramente esplorativo o dilatorio del giudizio.
Massime di principio
- La responsabilità dell'avvocato per attività difensiva in giudizio richiede non solo l'accertamento dell'inadempimento professionale, ma anche la prova del nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva e la perdita del bene della vita che il cliente mirava a conseguire.
- Non è risarcibile, di per sé, la mera perdita della possibilità di partecipare a un giudizio di impugnazione quando il mezzo di gravame omesso sarebbe stato infondato o privo di concrete probabilità di accoglimento; manca infatti un interesse giuridicamente tutelato alla proposizione di impugnazioni non sorrette da ragionevoli prospettive di successo.
- Nel giudizio di responsabilità professionale contro l'avvocato, la chance rilevante è quella di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non la semplice chance processuale di essere ascoltati in sede di impugnazione.
- La verifica sulla determinabilità dell'oggetto di una compravendita immobiliare costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità essa è censurabile solo nei limiti dei vizi consentiti e non attraverso una nuova valutazione del merito.
- Quando la sentenza presupposta è sorretta da motivazione congrua e logica su un punto di fatto decisivo, non può fondarsi la responsabilità dell'avvocato sulla sola mancata proposizione di un motivo di ricorso che avrebbe comunque avuto scarse o nulle possibilità di successo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24572/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24573/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24579/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →