Regolamento (UE) 2026/586
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/586 della Commissione, del 17 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo del 122,8% sulle importazioni di acido fosforoso originario della Cina, confermando le risultanze su dumping, pregiudizio, nesso causale, livello delle misure e interesse dell’Unione. Contestualmente dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. La Commissione esclude invece la riscossione retroattiva del dazio definitivo, ritenendo non integrati i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, normalmente classificato con i numeri CAS 13598-36-2 e 10294-56-1 e con i numeri CUS 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato al codice NC ex 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60), purché originario della Repubblica popolare cinese. Le misure riguardano gli operatori importatori di tale prodotto nell’Unione e incidono anche sui depositi costituiti a titolo di dazio provvisorio. Non riguarda altri prodotti o origini; la riscossione retroattiva è stata espressamente esclusa per mancanza dei presupposti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Dazio antidumping definitivo su acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/586 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata nel 2025 sulle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, conferma le risultanze provvisorie in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità e ritiene che l’istituzione di misure definitive sia nell’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 19 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, in seguito alla denuncia presentata il 17 settembre 2024 da ICL Europe Coöperatief U.A. a nome dell’industria dell’Unione. La Commissione aveva già disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 e, in una fase successiva, aveva istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314.
Prodotti interessati e ambito materiale
Le misure riguardano l’acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, normalmente identificato dai numeri CAS 13598-36-2 e 10294-56-1 e dai numeri CUS 0021895-1 e 0043878-8. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 2811 19 80, codice TARIC 2811 19 80 60. Il regolamento si applica unicamente al prodotto originario della Repubblica popolare cinese.
Valutazioni su prodotto, dumping e pregiudizio
La Commissione respinge le contestazioni dei produttori esportatori relative alla definizione del prodotto, inclusa la richiesta di escludere l’acido fosforoso ottenuto con materie prime o processi diversi, in particolare tramite fosfito di dimetile. Vengono confermate le conclusioni del regolamento provvisorio sul valore normale, sul prezzo all’esportazione e sul margine di dumping, nonché sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Interesse dell’Unione e osservazioni delle parti
L’importatore indipendente Atanor Productos Químicos SA ha contestato l’entità del dazio provvisorio, lamentando effetti negativi sulle proprie attività e sul settore agricolo. La Commissione ha tuttavia ritenuto tali osservazioni non sufficientemente supportate da elementi di prova verificabili e non idonee a dimostrare un danno sproporzionato. In assenza di ulteriori elementi contrari, è confermato che le misure non sono contrarie all’interesse generale dell’Unione.
Misura definitiva e trattamento dei dazi provvisori
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo pari al 122,8% del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente.
Mancata applicazione retroattiva
La Commissione ha esaminato la possibilità di riscossione retroattiva dei dazi definitivi, alla luce delle importazioni registrate e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché i criteri richiesti non risultano integrati, la riscossione retroattiva viene esclusa.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e base procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata da ICL Europe Coöperatief U.A. per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto presenti elementi di prova sufficienti di dumping e pregiudizio notevole.
Registrazione delle importazioni e misure provvisorie
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni. Successivamente, il 17 novembre 2025, ha istituito dazi antidumping provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314. In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, le parti sono state informate dei dazi proposti e dei calcoli rilevanti.
Definizione del prodotto e rigetto delle contestazioni
La Commissione conferma la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e respinge l’argomento secondo cui l’acido fosforoso ottenuto mediante un processo produttivo diverso, in particolare usando fosfito di dimetile come materia prima, dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto. È ribadito che non sono emersi elementi nuovi rispetto alle conclusioni provvisorie.
Dumping, pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma le conclusioni del regolamento provvisorio sulla determinazione del valore normale, del prezzo all’esportazione e del margine di dumping, nonché sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e sul nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio. Sono confermate anche le valutazioni su altri fattori e sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’istituzione delle misure non sia contraria all’interesse generale dell’Unione. Le osservazioni dell’importatore indipendente Atanor Productos Químicos SA, che lamentava un impatto sproporzionato del dazio provvisorio, sono state respinte perché presentate tardivamente rispetto alla fase iniziale, non supportate da prove sufficienti e non idonee a dimostrare un danno sproporzionato.
Dazio antidumping definitivo
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, è istituito un dazio antidumping definitivo pari al 122,8% del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2314 sono riscossi in via definitiva.
Esclusione della riscossione retroattiva
La Commissione ha esaminato la possibilità di applicare retroattivamente il dazio definitivo sulla base delle importazioni registrate, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni richieste. Il regime retroattivo viene quindi escluso.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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