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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/572

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/572 della Commissione, del 17 marzo 2026, che cancella la registrazione della denominazione di origine protetta Valtènesi (DOP)

Normativa europea32026R0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/572 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione della denominazione di origine protetta "Valtènesi" (DOP). La misura è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, a seguito della domanda presentata dall'Italia e della mancata presentazione di dichiarazioni di opposizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Cancellazione della registrazione della denominazione di origine protetta "Valtènesi" (DOP) dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Valtènesi" nel quadro del sistema UE delle indicazioni geografiche per i vini. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. La cancellazione deriva da una richiesta presentata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e segue la mancanza di opposizioni pubblicate; non sono previste esclusioni o deroghe ulteriori nel testo.

Cancellazione della DOP "Valtènesi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/572 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione della denominazione di origine protetta "Valtènesi" dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche. La misura si inserisce nel sistema disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143, che regola le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che l'Italia ha presentato la domanda di cancellazione della DOP, pubblicata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, del medesimo regolamento. È inoltre indicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17.

Effetti giuridici della cancellazione

Con l'articolo 1, il nome "Valtènesi" (DOP) viene cancellato dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche. Il regolamento non contiene ulteriori disposizioni sostanziali, deroghe o regimi transitori.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa altresì che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ulteriori elementi richiamati nei considerando

La Commissione dà atto che la misura è conforme al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose. Non emergono dal testo ulteriori profili operativi rilevanti per il professionista oltre alla cancellazione della registrazione della DOP.

Disposizioni principali

Cancellazione della DOP "Valtènesi"

L'articolo 1 stabilisce che la registrazione del nome "Valtènesi" (DOP) è cancellata dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

Base giuridica e procedimento seguito

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che l'Italia ha presentato la richiesta di cancellazione, pubblicata conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento, e che non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 17.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esito del controllo di conformità

Nei considerando si richiama che la misura è conforme al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichevinipolitica agricolaqualità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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