Ordinanza n. 1152/2026 - Catania, Sezione 2
Ricorso avverso silenzio - rigetto per accesso atti amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 5 agosto 2025 relativa al piano ferie aziendale e ai dipendenti che avevano fruito di ferie il 4 agosto 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego di Azienda Trasporti Messina S.p.A. su un'istanza di accesso volta a ottenere copia del piano ferie aziendale e i nominativi dei dipendenti che avevano fruito di ferie in una specifica giornata, con indicazione, per ciascuno, della data di presentazione della richiesta nel sistema informatico aziendale ZCONNECT e della data di autorizzazione. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella vicenda, prescrivendo specifiche modalità di pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione. Il ricorrente ha depositato documentazione comprovante soltanto la trasmissione all'amministrazione degli atti necessari per la pubblicazione, ma non l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione né l'indicazione della relativa data. Le dichiarazioni rese dal difensore in camera di consiglio non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'avvenuto perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio secondo le modalità stabilite dal giudice.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha ritenuto insufficiente la documentazione depositata, perché dimostrava soltanto la trasmissione degli atti all'amministrazione e non l'effettiva pubblicazione sul sito web, con indicazione di quando e come essa fosse avvenuta. Ha inoltre escluso che le sole dichiarazioni del difensore potessero provare il perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio, dovendo tale adempimento essere documentato secondo le modalità specificamente indicate nella precedente ordinanza. Il Collegio ha quindi ordinato al ricorrente di procurarsi e depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una documentazione, anche diversa dall'attestato originariamente richiesto, idonea a comprovare se, quando e in che modo sia avvenuta la pubblicazione dei dati. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione degli atti sul sito dell'amministrazione, la parte onerata deve dimostrare documentalmente l'effettiva esecuzione dell'adempimento, indicando se, quando e con quali modalità la pubblicazione è avvenuta; la mera trasmissione degli atti all'amministrazione non è sufficiente.
- Le dichiarazioni rese dal difensore in udienza non bastano, da sole, a comprovare il perfezionamento di un'integrazione del contraddittorio soggetta a modalità esecutive specificamente stabilite dal giudice.
- In presenza di una documentazione probatoria non conforme a quella inizialmente richiesta, il giudice può consentire il deposito di documenti diversi, purché idonei a dimostrare in modo verificabile l'avvenuto adempimento processuale.
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