Sentenza n. 49/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, per l'anno scolastico 2023/2024, dell'importo di 500 euro, o altro strumento equipollente, e aveva condannato l'amministrazione a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 marzo 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 giugno 2025. Anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il titolo era rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative regionali e coordinandosi con le strutture straordinarie competenti; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta, in ragione del carattere seriale del contenzioso e delle difficoltà di tempestiva liquidazione, riservandosi di applicarla su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e)
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, quando ne ricorrano i presupposti, fissare una penalità di mora per successive violazioni o ritardi.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Ha costituito la base processuale per disporre la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori della ricorrente.
articoli 26 e 39 c.p.a.
Richiamati dal giudice per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Richiamato nel dispositivo per la regolazione dell'eventuale contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue un giudicato formatosi nei confronti di un ente pubblico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione può essere ritenuto provato quando il ricorrente documenta il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio applicabile, mentre l'amministrazione non contesta il mancato adempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che ordina l'esecuzione, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e di un ulteriore termine per l'attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato, anche in presenza di inottemperanza, quando ravvisi particolari difficoltà applicative connesse al carattere seriale del contenzioso, riservandone l'eventuale fissazione a fronte di una persistente inerzia successiva ai termini assegnati.
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