Cassazione Civile, Ordinanza n. 21857/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, esercente l'attività di perito industriale, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui erano state rettificate le imposte sui redditi e l'IVA, oltre all'IRAP, a seguito di PVC della Guardia di Finanza. La pretesa si fondava, secondo quanto riportato nella decisione, sulla mancata esibizione della documentazione contabile in sede di accesso, sul successivo mancato deposito delle scritture presso il consulente indicato dal contribuente e sul rinvenimento, da parte dell'Ufficio, di documentazione frammentaria dell'attività svolta; venivano inoltre disconosciuti costi ritenuti non inerenti. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il contribuente aveva insistito sia sull'illegittimità dell'accesso della Guardia di Finanza, avvenuto senza autorizzazione della Procura della Repubblica in locali che assumeva essere sede promiscua di società e libero professionista, sia sulla deducibilità dei costi. In cassazione articolava due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'accesso era avvenuto in luogo diverso da quello consentito e senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, necessaria anche per l'apertura di cassetti e per la visione del computer; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 53 Cost., contestando il disconoscimento integrale dei costi solo perché documentati da fatture emesse da soggetti poi cessati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accesso aveva riguardato locali nei quali il contribuente svolgeva la propria attività e non la privata dimora, sicché non era necessaria l'autorizzazione della Procura; ha inoltre osservato che la doglianza sull'apertura dei cassetti era nuova e che, quanto al computer, mancava interesse poiché nel PVC i file erano qualificati come non di interesse operativo. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, in tema di accertamento ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la diretta riferibilità dei costi all'attività svolta e alla formazione del reddito; nel caso concreto il ricorrente si era limitato a riproporre difese generiche senza fornire prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è richiesta solo per accessi nella privata dimora o in luoghi non adibiti all'esercizio dell'attività; non è necessaria per accessi in locali dove il contribuente svolge la propria attività.
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel giudizio relativo all'accertamento fiscale, spetta al contribuente provare i fatti costitutivi dei costi deducibili, in particolare esistenza, inerenza e riferibilità all'attività produttiva di reddito.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla capacità contributiva, ma non accolto come base per infirmare il riparto dell'onere probatorio in materia di costi deducibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'accesso fiscale non è richiesta quando l'attività ispettiva si svolge in locali adibiti all'esercizio dell'attività del contribuente e non nella sua privata dimora.
- La deduzione dei costi in sede di accertamento fiscale richiede la prova, a carico del contribuente, della loro esistenza, della loro inerenza e della loro diretta imputabilità all'attività produttiva di reddito.
- Le doglianze nuove, prospettate per la prima volta in cassazione, sono inammissibili se introducono temi non devoluti ai giudici di merito.
- La mera esibizione di fatture o documenti contabili non è sufficiente, da sola, a dimostrare la deducibilità del costo se mancano prova dell'effettività e dell'inerenza dell'operazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →