Cassazione Penale, Sentenza n. 51185/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di modifica della data di fine pena (fissata al 25/12/2035). Il ricorrente ha contestato il modo in cui sono stati effettuati i cumuli delle varie condanne: sosteneva che, per reati qualificati come continuati (in particolare per associazione di stampo mafioso ex art.416-bis) e per sentenze con "contestazione aperta", le condanne avrebbero dovuto essere unificate in un unico cumulo (o comunque non frazionate), con conseguente applicazione del principio "favor rei" e del criterio calmieratore dell'art.78 c.p., chiedendo la detrazione di anni 8 e mesi 4 e la fissazione della pena al 10/12/2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che in presenza di condanne ed esposizioni temporali diverse occorre procedere a cumuli parziali, applicando il criterio moderatore dell'art.78 c.p. al residuo di pena esistente al momento della commissione del nuovo reato, e detrarre il presofferto solo con riferimento ai reati precedentemente commessi, ai sensi dell'art.657, comma 4, c.p.p. Ha chiarito inoltre che il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non unifica le singole violazioni ai fini del computo ex art.657 c.p.p., e che per i reati associativi con "contestazione aperta" il limite temporale è fissato dalla sentenza di primo grado, salvo diversa determinazione dal giudice dell'esecuzione quando la sentenza non abbia precisato la cessazione. Per questi motivi la collocazione delle singole sentenze nei cumuli parziali è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione
Il criterio moderatore si applica alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare al momento della commissione del nuovo reato e la pena per quest'ultimo, non impedendo che nel corso della vita il soggetto possa essere detenuto per più di 30 anni complessivi, ma limitando il cumulo al momento dell'esecuzione.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi
Ai fini del calcolo del presofferto e della detrazione in esecuzione non può essere sottratto un periodo di detenzione che si riferisce a reati commessi successivamente: quando le detenzioni e le condanne si riferiscono a tempi diversi si procede a cumuli parziali e si detrae il presofferto solo rispetto ai reati anteriori.
art. 416-bis cod. pen.
Nel caso di reato associativo la durata/cessazione della partecipazione è delimitata dall'accertamento in sentenza; in ipotesi di contestazione "aperta" la sentenza di primo grado rappresenta il momento limite per la cessazione, e, ai fini esecutivi, le condanne possono essere inserite in cumuli distinti con eventuale riconoscimento della continuazione tra di esse, ma senza unificarle automaticamente ai fini del computo del presofferto.
art. 671, 663, 125 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
Norme processuali citate dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione e ai criteri di applicazione del cumulo; la Corte tuttavia ha ritenuto che l'interpretazione proposta dal ricorrente non abbia fondamento alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in materia di cumuli parziali e computo del presofferto.
Massime di principio
- Se condanne e periodi di detenzione si riferiscono a fatti commessi in tempi diversi, il giudice dell'esecuzione deve procedere con cumuli parziali e applicare il criterio moderatore dell'art.78 al residuo di pena esistente al momento di ogni nuova condanna.
- Il riconoscimento della continuazione in sede di merito abbassa la pena complessiva ma non unifica automaticamente le singole violazioni ai fini del computo del presofferto; per tali effetti occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni.
- Ai sensi dell'art.657, comma 4, c.p.p., si possono detrarre dalle pene da eseguire solo i periodi di custodia cautelare o le pene già espiate riferibili a reati commessi anteriormente alla condanna considerata.
- Nel caso di "contestazione aperta" per reati permanenti (es. 416-bis), la data di cessazione rilevante è quella fissata in sentenza di primo grado; se la sentenza non la precisa, il giudice dell'esecuzione può individuare il momento di cessazione sulla base degli elementi di causa.
- La mera esistenza di riconoscimenti di continuazione non obbliga il giudice dell'esecuzione ad adottare un unico cumulo se l'assetto temporale delle condanne e delle detenzioni porta a escludere l'unicità ai fini del computo del presofferto.
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