Cassazione Penale, Sentenza n. 17236/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per bancarotta patrimoniale semplice per avere, quale legale rappresentante della Listo Parquet s.r.l. (dichiarata fallita), astenuto dal richiedere tempestivamente il fallimento aggravando il dissesto. In cassazione ha dedotto: (1) erronea qualificazione della colpa grave richiesta per la bancarotta, sostenendo che l'imprenditore poteva legittimamente perseguire progetti di ristrutturazione e che il mero ritardo non è sufficiente; (2) violazione di legge per mancata rinnovazione dibattimentale e omessa motivazione dell'ordinanza che ha revocato assunzione di prove testimoniali in appello; (3) violazione per mancata assunzione di prova decisiva che avrebbe potuto generare ragionevole dubbio; (4) vizio di motivazione e violazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e richiesta di rideterminazione del danno, con dedotta non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il reato di bancarotta per mancata tempestiva richiesta di fallimento è punibile quando sussista colpa grave, che va provata concretamente e non è automaticamente desunta dal mero ritardo; tuttavia, nel caso di specie l'appellante aveva tenuto comportamenti concreti idonei a dimostrare consapevolezza dello stato di decozione e una scelta imprudente (bilancio al 30/09/2019 con drastico calo fatturato, interruzione rapporto con principale cliente nel maggio 2018, debiti esigibili rilevanti, omissione pagamento canoni di locazione senza prova di compensazioni per lavori di ripristino, trattative prolungate per cessione quote senza garanzie) che hanno determinato l'aggravamento del dissesto. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa l'assenza del carattere di decisività delle prove richieste in rinnovazione e la discrezionalità nel non disporre nuova istruzione; ha escluso la possibilità di sollevare per la prima volta in cassazione la questione dell'applicabilità dell'art.131-bis c.p. essendo tale doglianza tardiva. Conseguentemente è stato respinto il ricorso e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
Punisce l'imprenditore, se dichiarato fallito, che ha aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento o per altra grave colpa; la gravità della colpa deve essere accertata concretamente e non si presume automaticamente dal ritardo.
art. 216 legge fallimentare
Individua ipotesi particolari contemplate dalla legge fallimentare che esentano o disciplinano specifiche condotte rispetto all'art. 217; richiamato per delimitare i casi diversi da quello oggetto di imputazione.
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la rinnovazione è eccezionale e ammissibile se la prova è decisiva o se emergono nuove prove sopravvenute; nel giudizio di appello la decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve ritenere incerti i dati probatori acquisiti per disporla.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità deve essere postulata in sede di merito (o in appello) e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se l'articolo era già in vigore alla data della sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi che possono essere dedotti per la prima volta in Cassazione; richiamato per negare la possibilità di eccepire in cassazione l'applicabilità dell'art. 131-bis non sollevata previamente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento sui limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione; posta a presidio dei limiti oggettivi e soggettivi del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La mancata tempestiva richiesta di fallimento può integrare il reato di bancarotta patrimoniale semplice solo se dalla condotta dell'imprenditore emergono elementi concreti di colpa grave: il mero ritardo non è, di per sé, sufficiente.
- Per valutare la colpa grave occorre analizzare la situazione economico-patrimoniale, la consapevolezza dello stato di crisi (es. dati di bilancio, perdita di clienti rilevanti, debiti esigibili) e le iniziative imprenditoriali poste in essere: tentativi di ristrutturazione o trattative non escludono la responsabilità se appaiono privi di concrete garanzie o imprudenti e contribuiscono all'aggravamento del dissesto.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è ammessa in via eccezionale solo se la prova richiesta è decisiva o se sono sopravvenute nuove prove; le richieste di acquisire ulteriori elementi al solo scopo di ribaltare la valutazione probatoria già svolta raramente ottengono accoglimento.
- La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) deve essere sollevata tempestivamente in sede di merito o in appello; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente all'epoca della decisione impugnata.
- In sede di cassazione la Corte non sostituisce la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa la completezza dell'istruttoria o la decisività delle prove, salvo macroscopici vizi di motivazione o violazioni di legge.
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