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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-25/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018. — Causa promossa da Tietosuojavaltuutettu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-25/17

Giurisprudenza europea62017CJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce l’ambito applicativo della direttiva 95/46 in relazione alla predicazione porta a porta dei testimoni di Geova. Stabilisce che l’attività non è coperta né dall’eccezione per le attività estranee al diritto dell’Unione né da quella per l’uso esclusivamente personale o domestico. Inoltre, gli appunti raccolti possono costituire un archivio di dati personali e la comunità religiosa può essere qualificata come contitolare del trattamento.

Protezione dei dati: la predicazione porta a porta di una comunità religiosa rientra nella direttiva 95/46 e la comunità può essere responsabile del trattamento, anche senza accesso diretto ai dati.

La questione giuridica

Se la raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della predicazione porta a porta sia esclusa dal campo di applicazione della direttiva 95/46; se tali appunti costituiscano un "archivio" ai sensi dell’articolo 2, lettera c); se la comunità religiosa possa essere considerata "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), anche senza accesso ai dati e senza istruzioni scritte formali.

Principio di diritto

La Corte afferma che la raccolta e i successivi trattamenti di dati personali effettuati dai membri di una comunità religiosa durante la predicazione porta a porta non rientrano nelle eccezioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46; che un insieme di appunti organizzato in modo da consentire un facile reperimento successivo dei dati costituisce un "archivio" anche se non è articolato in schedari o elenchi formali; e che una comunità religiosa può essere considerata, insieme ai propri predicatori, responsabile del trattamento quando organizza, coordina e incoraggia tale attività e partecipa alla determinazione di finalità e mezzi, senza che siano necessari accesso ai dati o istruzioni scritte.

Norme richiamate

  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 95/46/CE
  • Articolo 2, lettere a), b), c) e d), direttiva 95/46/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, direttiva 95/46/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 TFUE
  • Legge finlandese n. 523/1999 (Henkilötietolaki)

Protezione dei dati e predicazione porta a porta di una comunità religiosa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus finlandese in materia di protezione dei dati personali e libertà religiosa. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 95/46/CE in relazione alla raccolta di dati effettuata dai membri dei testimoni di Geova durante l’attività di predicazione porta a porta.

Fatti e procedimento principale

Il garante finlandese della protezione dei dati aveva contestato una decisione della commissione per la protezione dei dati che vietava alla comunità dei testimoni di Geova di raccogliere e trattare dati personali senza rispettare la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46. Dalla decisione di rinvio risultava che i membri della comunità prendevano appunti su nomi, indirizzi e altre informazioni, incluse indicazioni sulle convinzioni religiose o sulla situazione familiare delle persone contattate, al fine di usarli in visite successive.

La comunità organizzava e coordinava l’attività di predicazione: ripartiva le zone, dava istruzioni nelle proprie pubblicazioni, gestiva elenchi di persone che non desideravano più visite e, in passato, metteva a disposizione moduli per la raccolta dei dati. Il giudice del rinvio dubitava però che la direttiva fosse applicabile, che vi fosse un archivio ai sensi dell’articolo 2, lettera c), e che la comunità potesse essere qualificata come responsabile del trattamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 95/46/CE, soprattutto gli articoli 1, 2 e 3;
  • i considerando 10, 12, 15, 26 e 27 della direttiva;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: campo di applicazione della direttiva

La Corte afferma che le eccezioni dell’articolo 3, paragrafo 2, devono essere interpretate restrittivamente. La predicazione porta a porta dei membri di una comunità religiosa non è un’attività propria degli Stati o delle autorità statali, per cui non rientra nell’eccezione del primo trattino.

Quanto all’eccezione per le attività esclusivamente personali o domestiche, la Corte osserva che la predicazione è diretta verso l’esterno della sfera privata: mira a diffondere un credo a persone estranee al nucleo familiare e alcuni dati sono trasmessi alla comunità per la gestione di elenchi relativi a soggetti che non desiderano più visite. Il fatto che si tratti di un’espressione della libertà religiosa ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta non basta a qualificare l’attività come esclusivamente personale o domestica.

Seconda questione: nozione di "archivio"

La Corte interpreta estensivamente la nozione di archivio di cui all’articolo 2, lettera c). Non è necessario che i dati siano organizzati in schedari o elenchi formali: basta un insieme strutturato secondo criteri specifici che consenta un facile reperimento dei dati relativi a una persona.

Nel caso di specie, gli appunti raccolti per area geografica, con nomi, indirizzi, contenuto delle conversazioni e indicazioni sul desiderio di non ricevere più visite, erano organizzati in funzione dell’obiettivo di organizzare visite successive e gestire gli elenchi di divieto. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto che l’insieme consenta un facile recupero dei dati.

Terza e quarta questione: responsabilità del trattamento

La Corte richiama la nozione ampia di responsabile del trattamento, che può riguardare più soggetti che determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento. La responsabilità congiunta non richiede che ciascun soggetto abbia accesso a tutti i dati né che esistano istruzioni scritte formali o incarichi specifici.

Nel caso dei testimoni di Geova, la comunità organizzava, coordinava e promuoveva l’attività di predicazione, ripartiva le aree di intervento e utilizzava gli elenchi dei divieti ricavati dagli appunti dei predicatori. Per questo essa partecipa, insieme ai membri predicatori, alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, almeno secondo la valutazione che spetta al giudice del rinvio sulla base di tutte le circostanze.

La Corte esclude che l’autonomia organizzativa delle comunità religiose, richiamata dall’articolo 17 TFUE, impedisca l’applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la raccolta di dati personali nell’attività di predicazione porta a porta non è esclusa dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46;
  • gli appunti organizzati per il reperimento successivo possono costituire un archivio;
  • una comunità religiosa può essere considerata responsabile, congiuntamente ai propri membri, del trattamento effettuato nell’ambito di tale attività, senza necessità di accesso ai dati o di istruzioni scritte.

Principio affermato

La decisione conferma che il diritto alla protezione dei dati si applica anche ad attività religiose svolte all’esterno della sfera privata, quando i dati siano raccolti e organizzati in modo da renderne agevole il recupero e quando un soggetto collettivo organizzi e indirizzi il trattamento, partecipando in sostanza alla determinazione delle sue finalità e dei suoi mezzi.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalilibertà religiosaarchivi di dati personaliresponsabilità del trattamentorinvio pregiudiziale

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