Sentenza n. 5168/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022; delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non conosciute; in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, di contenuto non conosciuto; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale - dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessi-va regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eurospital S.p.A. il 27/9/2023: per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022; - delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non conosciute; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; ed altresì - della nota della Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale prot. AOOGRT_0290622_2023-06-20 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici relativo agli anni 2015 – 2018. Novità introdotte dal D.L. n. 34/2023, convertito nella Legge 26 maggio 2023, n. 56”, comunicata all’esponente in pari data - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. nonché, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei presenti motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del payback per gli anni 2015-2018, nonché successiva nota regionale attuativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, le deliberazioni degli enti del Servizio sanitario regionale relative alla spesa sostenuta, i decreti ministeriali, l’accordo Stato-Regioni, le intese e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Ha dedotto censure relative sia all’illegittimità costituzionale delle norme primarie che disciplinano il meccanismo del payback, in relazione a plurimi parametri costituzionali, alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia a vizi propri degli atti amministrativi. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e l’accertamento del diritto di accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e dell’importo posto a suo carico. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota regionale concernente le novità introdotte dal d.l. n. 34/2023 e ha sollevato ulteriori questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto per gli anni 2015-2018 l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento previsto dalla novella ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, mentre mancavano gli adempimenti comunicativi che la novella poneva a carico delle Regioni e delle Province autonome. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, comprese le censure di illegittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale UE e la domanda di accesso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La novella ha previsto una modalità agevolata di adempimento dell’obbligazione di payback e ha stabilito che il versamento integrale della quota ridotta renda sostanzialmente inutile la prosecuzione dei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È la disposizione richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio nella quale è stato dato avviso alla parte della possibile qualificazione della domanda come improcedibile.
art. 31, comma 1, c.p.a.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, anche se non vi è un nuovo provvedimento dell’amministrazione integralmente satisfattivo della pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere, determinando un nuovo assetto del rapporto controverso; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che può derivare anche da un fatto sopravvenuto imputabile alla parte o comunque tale da rendere inutile la decisione.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente all’operatore economico di estinguere l’obbligazione controversa mediante il versamento di una quota ridotta dell’importo richiesto e il ricorrente effettua tale versamento, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti presupposti e applicativi, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione della parte di avere adempiuto alla misura prevista dalla disciplina sopravvenuta non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non risultano perfezionati gli ulteriori adempimenti comunicativi richiesti dalla stessa disciplina; in tale situazione il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’accertamento dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consente di assorbire le ulteriori questioni di merito e le questioni incidentali di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale UE non più rilevanti ai fini della decisione.
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