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Sentenza

Sentenza n. 7899/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) del provvedimento del Presidente della FIP del 24.9.2021; b) del Regolamento Esecutivo Gare vigente in particolare art. 51 comma 2; c) delle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti punto 51.4.; d) ove e per quanto lesivo del Regolamento Esecutivo Tesseramento vigente art. 26; e) ove e per quanto lesivo dell'art. 1 del D.L. 19.8.2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280; f) ove e per quanto lesivo dell'art. 1 comma 369 della L. 27.12.2017 n. 205; e) del provvedimento a firma del Presidente del Comitato Regionale della Campania che ha comunicato la mancata adesione delle altre società iscritte al campionato Under 17 maschile al fine di consentire l'iscrizione in deroga della società TAM TAM; f) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale se ed in quanto lesivo che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento in via incidentale, ex art. 8 c.p.a., del diritto della ricorrente di poter validamente iscriversi e partecipare al campionato di Eccellenza Under 17.

Giustizia amministrativa202110309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Regionale della Campania relativi all’iscrizione e alla partecipazione al campionato Under 17 Eccellenza, nonché le pertinenti disposizioni regolamentari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sportiva ha impugnato il provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro del 24 settembre 2021, il Regolamento Esecutivo Gare, le Disposizioni Organizzative Annuali e ulteriori disposizioni regolamentari, chiedendone l’annullamento e l’accertamento incidentale del diritto a iscriversi e partecipare al campionato di Eccellenza Under 17. In corso di giudizio la ricorrente ha prodotto un comunicato della Federazione dal quale risultava che il Presidente aveva consentito alla società di iscrivere a referto, per ciascuna gara del campionato, atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti previsti dai regolamenti vigenti. Sulla base di tale sopravvenienza, la ricorrente ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere per integrale soddisfazione del proprio interesse, con vittoria delle spese.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, avente natura di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone infatti che la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta mediante un provvedimento favorevole dell’amministrazione, adottato sulla base della medesima situazione originaria, e che il ricorso sia ricevibile, ammissibile e procedibile. Nel caso concreto permanevano profili di possibile inammissibilità, già evidenziati in sede cautelare, per la mancata attivazione della pregiudiziale sportiva prevista dall’art. 1 del d.l. 220/2003. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che dalla dichiarazione depositata risultava inequivocabilmente il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione della controversia. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando questa dichiari di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito e può essere adottata soltanto quando il ricorso sia ricevibile, ammissibile e procedibile, oltre che quando la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 1 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280

    il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva

    La mancata attivazione dei gradi della giustizia sportiva può determinare profili di inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, salvo le deroghe previste dalla disciplina applicabile.

  • art. 8 c.p.a.

    Richiamato nell’oggetto della domanda per l’accertamento incidentale di una questione rilevante ai fini della controversia; il giudice non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito, richiede sia la piena e comprovata soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente mediante un provvedimento favorevole dell’amministrazione fondato sulla medesima situazione originaria, sia la ricevibilità, ammissibilità e procedibilità del ricorso.
  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza decidere il merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La sopravvenuta adozione di un atto favorevole non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: se il ricorso presenta profili non superati di inammissibilità o di altra improcedibilità, la definizione deve avvenire mediante la pronuncia processuale coerente con l’effettivo venir meno dell’interesse.

Come è indicizzato

MaterieAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiGiustizia sportiva e giurisdizioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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