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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/246

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione dell'ossido di linalolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’ossido di linalolo come additivo per mangimi per tutte le specie animali, ad eccezione dei pesci, sulla base della valutazione EFSA e delle condizioni di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Stabilisce limiti massimi raccomandati, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte prodotte secondo la disciplina precedente. L’autorizzazione decorre con l’entrata in vigore del regolamento e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione dell’ossido di linalolo come additivo per mangimi per tutte le specie animali, ad eccezione dei pesci, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed etichettatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti ossido di linalolo. L’autorizzazione riguarda l’impiego nell’alimentazione animale per tutte le specie animali, esclusi i pesci, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Sono previsti limiti e obblighi di etichettatura e di sicurezza per l’uso dell’additivo e delle premiscele; non è autorizzato l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, fermo restando l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima di specifiche date di applicazione.

Autorizzazione dell’ossido di linalolo come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione autorizza l’ossido di linalolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con esclusione dei pesci, nell’ambito degli additivi organolettici e del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione richiama il fatto che l’ossido di linalolo era già stato autorizzato come additivo per tutte le specie animali e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della domanda di rivalutazione presentata per l’uso su tutte le specie animali ad eccezione dei pesci, l’EFSA, nel parere del 13 giugno 2012, ha concluso che alle condizioni d’uso proposte la sostanza non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Il considerando richiama inoltre un parere EFSA del 5 marzo 2014 per gli aspetti relativi alla sicurezza dei consumatori, ritenuti applicabili per appartenenza allo stesso gruppo chimico.

Efficacia, sicurezza e condizioni di utilizzo

L’Autorità ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia dell’additivo, poiché l’ossido di linalolo è utilizzato come aroma negli alimenti e la funzione nei mangimi è considerata essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. È stato anche osservato che il richiedente ha ritirato la domanda relativa all’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. La sostanza è stata ritenuta potenzialmente pericolosa per le vie respiratorie, la cute e gli occhi, nonché irritante per la pelle; per questo sono imposte misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Ambito dell’autorizzazione e limiti quantitativi

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo organolettico e sostanza aromatizzante, alle condizioni dell’allegato stesso. Nell’allegato è specificato che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Sono inoltre indicati tenori massimi raccomandati nel mangime completo con umidità al 12%:

  • 0,3 mg/kg per suini e pollame;
  • 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie, eccetto i pesci.

Obblighi di etichettatura e informazioni agli operatori

Il regolamento introduce prescrizioni di etichettatura finalizzate ai controlli ufficiali lungo la filiera. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se i livelli d’uso raccomandati sull’etichetta comportano il superamento dei livelli di riferimento, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Obblighi analoghi sono previsti per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti quando il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera i limiti fissati.

Misure di tutela per i lavoratori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Controllo analitico e monitoraggio

La Commissione menziona la verifica della relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il metodo indicato per la determinazione dell’ossido di linalolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi è la gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). L’EFSA non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Misure transitorie

L’articolo 2 disciplina un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo la disciplina previgente possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020. In tutti i casi vale la possibilità di commercializzazione e utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la natura propria del regolamento UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’ossido di linalolo è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 5 di tale regolamento.

Ambito soggettivo e specie interessate

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con esclusione dei pesci. Il richiedente aveva inizialmente chiesto l’estensione anche all’acqua di abbeveraggio, ma tale utilizzo non risulta autorizzato; resta invece possibile l’impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Condizioni tecniche e limiti d’impiego

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato fissa un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% pari a 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie, eccetto i pesci.

Obblighi di etichettatura

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e stabilità. Se i livelli d’uso raccomandati comportano il superamento dei livelli di riferimento, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Analoghi dati devono essere riportati sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti quando il tenore nel mangime completo supera i limiti fissati.

Sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Valutazione scientifica e controlli

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 13 giugno 2012, che esclude effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte, e richiama anche il parere EFSA del 5 marzo 2014 per i profili di sicurezza per i consumatori. Non sono previste prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato; il metodo analitico di riferimento per il controllo è la GC-MS-RTL per la determinazione dell’ossido di linalolo nell’additivo e nelle premiscele di aromi.

Misure transitorie

I prodotti e le premiscele contenenti la sostanza, fabbricati ed etichettati prima del 15 settembre 2018 secondo le norme precedenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il 15 marzo 2020. In tutti i casi la commercializzazione e l’uso transitori sono consentiti fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data di riferimento per l’applicazione delle nuove regole di produzione ed etichettatura è il 15 marzo 2018, richiamata nelle disposizioni transitorie.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza dei mangimimisure transitorie

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