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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8906/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, della condanna inflitta dal Tribunale di Chieti per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. (furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento). Il ricorso denunciava (1) errata qualificazione del fatto: la condotta sarebbe stata truffa e non furto, poiché la cassiera avrebbe cooperato "artificiosamente" (le avrebbe teso la banconota) e non vi sarebbe stata fuga immediata dell'imputato; (2) vizio di motivazione relativamente alla non esauriente valutazione delle immagini e della cooperazione della vittima; (3) e (4) vizio nella determinazione della pena e mancata motivazione puntuale sull'applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché delle circostanze di cui all'art. 62-bis, con contestata deviazione dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: le immagini di videosorveglianza dimostravano un'attività preparatoria fraudolenta e un'azione unilaterale dell'imputato che ha sfilato la banconota dalla mano della cassiera e si è allontanato con la refurtiva, configurando il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non la truffa. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato la motivazione del giudice di merito sufficiente e non manifestamente illogica, osservando che la pena inflitta non si discosta significativamente dal minimo edittale e che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; applicata nella qualificazione del fatto come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento quando sussiste l'usurpazione unilaterale del bene dopo artifici

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per l'uso del mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto che ricorresse per la scaltrezza e la condotta preparatoria atta a eludere la vigilanza della vittima

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa: richiamata in relazione al contrasto interpretativo tra truffa e furto, spiegando perché il caso concreto non rientrava nella truffa

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha ampia discrezionalità e non sempre necessita di motivazione dettagliata quando la pena scelta è in una fascia medio-bassa dell'edittale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti: riconosciute in prevalenza nella decisione di merito, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sul punto e compatibile con la misura della pena

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la struttura dei motivi di ricorso (denuncia dei vizi di motivazione e di diritto)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di condanna per inammissibilità; applicata per l'assegnazione della somma equitativa di euro 3.000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'addebitamento delle spese e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. legge 18/12/2020 n.176) e art.1 dl 44/2021

    Richiami procedurali relativi alla trasmissione della requisitoria scritta via PEC e alla disciplina processuale eccezionalmente applicata

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento va valutata nella fase risolutiva del processo causale: se tra l'atto dispositivo della vittima e l'impossessamento si inserisce un'azione unilaterale di sottrazione (usurpazione), il fatto è furto; se il trasferimento del possesso avviene con il consenso della vittima, anche se viziato da artifici, il fatto può integrare truffa.
  • L'uso del mezzo fraudolento è caratterizzato da insidiosità, astuzia e scaltrezza nell'attività preparatoria e nell'adozione di comportamenti idonei a eludere la vigilanza della vittima; immagini di videosorveglianza che documentano tali fasi rafforzano la qualificazione come furto aggravato.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito: una pena posta in una fascia medio-bassa dell'edittale non richiede sempre una motivazione analitica ex art.133 se la scelta non risulta manifestamente illogica.
  • Nei ricorsi per cassazione, la mancata persuasione circa la sussistenza di un vizio di diritto o di motivazione conforme ai parametri della Corte comporta l'inammissibilità e l'addebitamento delle spese, con possibili somme a favore della Cassa delle ammende.
  • In situazioni similari, la presenza di un atto video che mostra l'autore che, dopo aver creato confusione o distrazione, si appropria materialmente del bene dalla mano della vittima e si allontana, costituisce elemento decisivo per la qualificazione come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

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