Sentenza n. 1934/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento della Regione Lombardia - GIUNTA - Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, di Chiusura del procedimento di decadenza totale dalla Misura 6.1.01 – PSR Lombardia 2014–2020, notificato alla Ricorrente in data 30.12.2025; - della disposizione di recupero dell’anticipo di € 12.000,00; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di decadenza totale dal finanziamento previsto dalla Misura 6.1.01 del PSR Lombardia 2014-2020, con recupero dell’anticipo di 12.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Lombardia, a seguito di un’attività ispettiva, ha dichiarato la decadenza totale dall’agevolazione e disposto il recupero dell’anticipo già erogato. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario. Il provvedimento regionale contestava inadempimenti successivi all’erogazione del finanziamento, tra i quali la violazione dell’obbligo di mantenere, per almeno cinque anni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione al finanziamento, una produzione standard aziendale di almeno 18.000 euro. Il TAR ha inoltre esaminato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nonostante l’assenza del difensore della ricorrente all’udienza cautelare, rilevando che il difensore era stato ritualmente avvisato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che, nelle controversie relative alla restituzione di contributi o finanziamenti pubblici per inadempimenti del beneficiario successivi all’erogazione, la posizione del privato abbia natura di diritto soggettivo e la giurisdizione spetti al giudice ordinario. Tale conclusione non dipende dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione: anche un atto denominato decadenza, revoca o risoluzione può incidere su una posizione di diritto soggettivo quando sia diretto a far valere il mancato rispetto di obblighi condizionanti l’erogazione. Nel caso concreto, la decadenza era fondata su inadempimenti successivi all’erogazione e non sull’esercizio di autotutela per vizi originari del provvedimento di concessione o per un originario contrasto con l’interesse pubblico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione degli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. e senza alcuna valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, anche nonostante l’assenza del difensore ritualmente avvisato, secondo quanto ritenuto dal giudice sulla base della giurisprudenza richiamata.
art. 11 c.p.a.
Disciplina gli effetti della declinatoria di giurisdizione e consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 386 c.p.c.
La pronuncia sulla giurisdizione non incide sulla fondatezza o infondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Massime di principio
- Le controversie sulla restituzione o sul recupero di contributi e finanziamenti pubblici, quando l’amministrazione contesti al beneficiario inadempimenti successivi all’erogazione rispetto a obblighi previsti dalla legge o dall’atto concessivo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo.
- La qualificazione formale dell’atto amministrativo come revoca, decadenza o risoluzione non determina da sola il riparto di giurisdizione: occorre individuare la causa sostanziale dell’intervento amministrativo. Sussiste la giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione faccia valere l’inadempimento di obblighi condizionanti l’erogazione; sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando l’intervento sia riconducibile all’autotutela per vizi originari di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico.
- La sentenza che declina la giurisdizione non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale e produce gli effetti processuali previsti dall’art. 11 c.p.a.
- La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata all’esito della camera di consiglio cautelare anche in assenza del difensore della parte, quando quest’ultimo sia stato ritualmente avvisato della camera di consiglio e della possibilità di definizione immediata del giudizio.
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