Sentenza n. 1929/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1. Della Determinazione N. -OMISSIS- di prot. del 31.10.2023, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della Consegna di rigore nella misura di giorni 12; 2. Della Determinazione N. -OMISSIS- del 16.02.2024, con la quale è stato respinto per ritenuta infondatezza, il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro e per l'annullamento della sanzione; 3. Della Circolare n. 1/2006 del Comando Generale – I Reparto recante “Istruzioni sui procedimenti disciplinari”, Vol. I, con specifico riferimento al Titolo Primo, cap. 5, par. 5.10; 4. Di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso, conseguenziale. Con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1370 del D. Lgs. 66/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della consegna di rigore per dodici giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la seconda sanzione disciplinare della consegna di rigore, inflitta per dodici giorni in relazione a una lite stradale nella quale gli erano state contestate condotte riguardanti l'uso dell'arma di ordinanza e lesioni ai danni dell'altro automobilista, nonché il rigetto del ricorso gerarchico e la circolare interna richiamata dall'amministrazione. Dalla medesima vicenda erano derivati due procedimenti penali, uno definito con assoluzione dal Tribunale militare e l'altro con archiviazione, nonché tre procedimenti disciplinari: una prima sanzione di dieci giorni, non impugnata; un procedimento finalizzato all'eventuale sanzione di stato, archiviato con rimessione al comandante di corpo per le valutazioni di competenza; infine il procedimento conclusosi con la seconda sanzione di dodici giorni. Il primo motivo deduceva la violazione del divieto di reiterazione e frazionamento dell'azione disciplinare previsto dagli artt. 1355 e 1371 del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che un unico episodio, sviluppatosi in un medesimo contesto spazio-temporale e causale, fosse stato illegittimamente scomposto in più procedimenti e sanzioni. Il secondo motivo denunciava la tardività dell'azione disciplinare, essendo l'ultimo procedimento stato avviato oltre tre anni dopo i fatti, nonostante la conoscenza dell'episodio da parte dell'amministrazione. Il terzo motivo lamentava la lesione del diritto di difesa, per l'impedimento a nominare un difensore di fiducia in ragione dell'interpretazione del limite delle sei difese annue. Il ricorrente ha inoltre chiesto la delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1370 del d.lgs. 66/2010.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il secondo provvedimento sanzionatorio. Ha ritenuto fondato il primo motivo, interpretando l'art. 1355, comma 4, del codice dell'ordinamento militare come espressione di una garanzia sostanziale che impone all'amministrazione una valutazione unitaria e complessiva delle trasgressioni riconducibili alla condotta complessiva del militare e impedisce il cumulo di sanzioni relative a comportamenti unitari. Le condotte concernenti l'uso dell'arma e le lesioni si erano sviluppate nell'ambito della medesima lite sulla Tangenziale est di Roma, costituendo un'unica sequenza fattuale e causale non separabile ai fini disciplinari. La pluralità dei procedimenti penali, determinata dal riparto tra giudice ordinario e giudice militare, non legittimava la duplicazione dell'azione disciplinare, poiché le vicende processuali non modificavano l'unitarietà del fatto storico. Il TAR ha inoltre escluso che la circolare interna del Comando generale potesse introdurre una deroga al precetto legislativo, trattandosi di atto privo di forza normativa. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 14 del 2022, il giudice ha ritenuto che, quando l'amministrazione sospende l'azione disciplinare in attesa del procedimento penale, il termine per esercitare il potere decorra dalla conoscenza della definizione complessiva dei giudizi e non dai singoli esiti parziali; tale principio impedisce di giustificare il frazionamento con il timore della decadenza. L'amministrazione avrebbe potuto irrogare immediatamente un'unica sanzione, ma, avendo scelto di attendere gli esiti penali, doveva procedere a una valutazione complessiva. Il potere disciplinare era pertanto già consumato con la prima sanzione di dieci giorni. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché l'annullamento fondato sulla violazione del divieto sostanziale di duplicazione era pienamente satisfattivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1355, comma 4, d.lgs. 66/2010
se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso
La disposizione impone una valutazione unitaria e complessiva delle trasgressioni riconducibili a una condotta complessiva e vieta la duplicazione o il frazionamento delle sanzioni quando i comportamenti costituiscono un'unica vicenda sostanziale.
art. 1371 d.lgs. 66/2010
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1355 quale fondamento del divieto di reiterazione e frazionamento dell'azione disciplinare; la decisione è motivata principalmente sulla base dell'art. 1355, comma 4.
art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010
Secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria, ai fini dell'avvio o della ripresa del procedimento disciplinare dopo la sospensione connessa al procedimento penale rileva la conoscenza della definizione complessiva del processo penale, non dei suoi esiti parziali.
art. 1393, comma 4, d.lgs. 66/2010
È richiamato, insieme all'art. 1392, comma 3, nel principio secondo cui l'azione disciplinare deve essere avviata o ripresa sulla base della conoscenza della definizione complessiva della vicenda penale.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata prospettata dal ricorrente, ma il TAR non l'ha esaminata, avendo accolto il ricorso per altro motivo.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 1355, comma 4, del codice dell'ordinamento militare costituisce una garanzia sostanziale e impone all'amministrazione di valutare unitariamente le plurime trasgressioni riconducibili a una condotta complessiva, irrogando un'unica sanzione parametrata alla violazione più grave e al disvalore complessivo della condotta.
- Quando più comportamenti disciplinarmente rilevanti si sviluppano in un unico contesto spazio-temporale e causale, la loro eventuale riconducibilità a distinti procedimenti penali non consente di frazionare l'azione disciplinare né di irrogare più sanzioni per la medesima vicenda sostanziale.
- Una circolare interna priva di forza normativa non può introdurre deroghe al divieto legislativo di duplicazione o frazionamento dell'azione disciplinare, né comprimere le garanzie sostanziali riconosciute al militare.
- Quando l'amministrazione sospende l'azione disciplinare in attesa della definizione di procedimenti penali riguardanti una vicenda unitaria, il termine per l'avvio o la ripresa dell'azione decorre dalla conoscenza della definizione complessiva dei giudizi e non dai singoli esiti parziali; il timore della decadenza non giustifica il frazionamento dell'azione disciplinare.
- L'amministrazione che abbia già irrogato una sanzione per una vicenda disciplinare unitaria consuma il proprio potere sanzionatorio rispetto agli ulteriori segmenti della medesima condotta, che non possono formare oggetto di una successiva autonoma sanzione.
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