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Sentenza

Sentenza n. 2154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00356/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato irricevibile la censura relativa ai CAM e respinto le censure contro l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'affidamento, mediante procedura telematica con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di igiene urbana nel Comune di Pescasseroli per cinque anni. Pineco è risultata aggiudicataria con 98,1375 punti, mentre Super Eco si è classificata seconda con 92,3363 punti. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, che l'offerta tecnica di Pineco fosse ambigua e irrealizzabile quanto al monte ore dell'operatore di livello 4B incaricato della conduzione dell'autocarro gru. L'offerta riportava 70 ore annue in una parte e 187,13 ore annue nella tabella riepilogativa del personale; inoltre indicava 500 ore annue di impiego del mezzo. Secondo Super Eco, la Commissione avrebbe illegittimamente qualificato il dato di 187,13 ore come errore materiale, modificando postumamente l'offerta e integrandola dall'esterno; la discrasia avrebbe inoltre impedito di svolgere tutte le mansioni dichiarate, compresa la vigilanza ecologica, e avrebbe reso l'offerta non seria e non realizzabile. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata esclusione di Pineco per avere fornito informazioni fuorvianti e tendenziose, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023. Con il terzo motivo ha contestato la lex specialis per insufficiente recepimento dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti, sostenendo che non fosse necessaria l'immediata impugnazione delle clausole e chiedendo la caducazione dell'intera gara. Ha infine reiterato la domanda di risarcimento del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Dalla lettura complessiva dell'offerta emergeva che l'operatore di livello 4B doveva svolgere soltanto la conduzione dell'autocarro gru, per 1 ora settimanale nel periodo invernale e 2 ore settimanali in quello estivo, corrispondenti a 70 ore annue; il presidio del cassone durante la sosta era invece affidato all'operatore di livello J. Le 500 ore annue riferite al mezzo comprendevano sia la conduzione sia il successivo stazionamento e presidio. Il dato di 187,13 ore, unico elemento non coerente con il resto dell'offerta e privo di riscontro nelle altre sue parti, era quindi qualificabile come errore materiale univocamente riconoscibile mediante l'esame complessivo dell'offerta, senza eterointegrazione o modifica postuma della proposta. È stata inoltre ritenuta indimostrata l'affermazione secondo cui la vigilanza ecologica dovesse essere svolta dal medesimo operatore di livello 4B. Il Collegio ha aggiunto che, anche ipotizzando un errore nella descrizione del servizio, l'effetto avrebbe potuto consistere al più nella riduzione del punteggio premiale relativo ai sub-criteri interessati; l'appellante non aveva fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l'eventuale riduzione dei punteggi avrebbe modificato l'esito della gara. Il secondo motivo è stato respinto perché logicamente dipendente dal primo: esclusa l'incongruità dell'offerta, non ricorrevano informazioni fuorvianti tali da imporre l'esclusione dell'aggiudicataria. Il terzo motivo sui CAM è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La censura consisteva in una generica denuncia di violazione di legge e non dimostrava quale concreto pregiudizio fosse derivato alla concorrente dalla mancata o incompleta declinazione dei CAM, né che essa avrebbe presentato un'offerta diversa, conseguito un punteggio maggiore o ottenuto l'aggiudicazione in presenza di una diversa lex specialis. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che gli atti di gara contenevano plurimi richiami alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei CAM. È stata esclusa la necessità di rimettere la questione all'Adunanza plenaria. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza dell'appello. L'appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per il mancato o insufficiente recepimento dei Criteri Ambientali Minimi nella documentazione di gara; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e carenza di interesse concreto.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata per sostenere che l'aggiudicataria avrebbe fornito informazioni fuorvianti o tendenziose; la censura è stata respinta perché fondata sull'asserita incongruità dell'offerta, esclusa dal Collegio.

  • d.m. 13 febbraio 2014

    Individuato quale decreto recante i Criteri Ambientali Minimi per i servizi di gestione dei rifiuti, oggetto della censura sulla lex specialis.

  • d.m. 23 giugno 2022

    Individuato quale decreto di revisione dei CAM rifiuti; la violazione dedotta non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse e genericità della censura.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato nel contesto del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Un'indicazione contenuta nell'offerta può essere qualificata come errore materiale emendabile senza violare il principio di immodificabilità quando, attraverso la lettura complessiva dell'offerta, il dato corretto risulti univocamente riconoscibile, trovi riscontro nelle altre parti della proposta e il dato erroneo sia isolato e privo di giustificazione alternativa.
  • La valutazione della coerenza di un'offerta deve essere svolta considerando il complessivo contenuto della proposta: le ore di impiego di un mezzo possono comprendere sia il tempo di conduzione sia il tempo di stazionamento o presidio, se la stessa offerta attribuisce tali attività a risorse professionali diverse.
  • La censura contro l'offerta dell'aggiudicatario per asserita irrealizzabilità o insufficienza del monte ore è inammissibile, per carenza di prova di resistenza, quando il concorrente non dimostri che l'eventuale riduzione del punteggio avrebbe comportato un diverso esito della gara, soprattutto se il punteggio contestato è discrezionale e potrebbe non essere integralmente azzerato.
  • La contestazione della mancata o incompleta declinazione dei Criteri Ambientali Minimi nella lex specialis richiede la dimostrazione di un interesse concreto e di un pregiudizio attuale: non è sufficiente una generica denuncia di violazione di legge, occorrendo indicare quale diversa offerta sarebbe stata presentata, quale effetto avrebbe avuto sui punteggi e come la diversa disciplina avrebbe potuto incidere sull'aggiudicazione.
  • La censura relativa alla fornitura di informazioni fuorvianti da parte dell'aggiudicatario non può fondarsi su una presunta incongruità dell'offerta quando tale incongruità sia esclusa sulla base della lettura complessiva della proposta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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