Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43482/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva vizio della motivazione per contraddittorietà rispetto alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Novara: il giudice della riparazione aveva infatti ritenuto che KIANI avesse tenuto una condotta aderente agli altri connazionali, partecipando volontariamente a una lite con uso di coltelli, mentre il Tribunale di Novara aveva escluso un contributo morale concreto da parte sua e l'esistenza della prova che fosse lui la persona armata (la persona armata era risultata essere YASIR). La difesa contestava inoltre la logica delle conclusioni della Corte territoriale alla luce delle evidenze processuali.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse svolto una ricostruzione autonoma e motivata dei fatti, basandosi su elementi riconosciuti probatori dal giudice di merito (partecipazione alla colluttazione, conoscenza del fatto che YASIR fosse armato, allontanamento con i coimputati e presenza nell'abitazione dove venne trovato il coltello). Tale condotta è stata valutata come gravemente colposa e idonea a creare l'apparenza di complicità, ostativa al diritto alla riparazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, perché la memoria ministeriale è risultata generica.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La condotta del richiedente rilevante ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione: solo se esiste un apprezzabile collegamento causale tra la condotta (dolo o colpa grave) e il provvedimento che ha determinato la restrizione cautelare la condotta costituisce causa ostativa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in punto di valutazione della responsabilità processuale e della colpa nella causazione dell'inammissibilità; giustifica la condanna alla Cassa delle ammende quando non sussista assenza di colpa.

  • S. U. n. 34559 del 26/6/2002 (De Benedictis)

    Principio che disciplina la natura e la ratio della riparazione per ingiusta detenzione: il giudice di merito deve valutare autonomamente la condotta del detenuto e motivare adeguatamente; le conclusioni adeguatamente motivate sono incensurabili in Cassazione.

  • Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013

    Conferma il consolidato orientamento sulla valutazione autonoma e completa degli elementi probatori ai fini della riparazione e sulla limitata sindacabilità della motivazione adeguata.

  • Sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015

    Chiarisce che la condotta di cui all'art. 314 c.p.p. è ostativa solo se sussiste un apprezzabile collegamento causale con il provvedimento restrittivo.

  • Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014

    Ribadisce l'autonomia tra giudizio di riparazione e giudizio di cognizione, con la conseguenza che valutazioni diverse su medesimi fatti sono possibili se adeguatamente motivate.

  • Giurisprudenza recente citata (es. sez. 4 n. 4113 del 13/1/2021, sez. 3 n. 22060 del 23/1/2019, sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015)

    Esempi che attestano la rilevanza, ai fini della riparazione, di comportamenti che denotino contiguità o connivenza con gli autori del reato e la possibilità per il giudice della riparazione di riconoscere una condotta ostativa anche se il giudice penale ha assolto per insufficienza di prova.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione compie una valutazione autonoma dei fatti: l'assoluzione nel giudizio penale non impedisce automaticamente il rigetto della domanda di riparazione se emerge che il detenuto ha tenuto una condotta che ha creato l'apparenza di responsabilità.
  • La condotta del richiedente rileva ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione solo se esiste un collegamento causale apprezzabile tra quella condotta (dolo o colpa grave) e il provvedimento restrittivo; devono essere specificati fatti concreti e precisi che giustifichino tale collegamento.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e articolati; contestare la motivazione del giudice della riparazione con mere affermazioni generiche o divergenti valutazioni non è sufficiente e può determinare l'inammissibilità.
  • Se si contesta l'interpretazione dei fatti operata dal giudice della riparazione, il ricorrente deve indicare punti precisi di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione e collegarli agli atti del processo; altrimenti la motivazione congrua è incensurabile in sede di legittimità.
  • Nel valutare richieste di risarcimento per ingiusta detenzione occorre esaminare la condotta del richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà, non per reato ma per valutare se tale condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di responsabilità penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.