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Sentenza

Sentenza del 17/11/2020 n. 3560 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giurisdizione - Esecuzione forzata - Sussiste. Processo tributario - Appello - Deposito - Malfunzionamento del SIGIT - Tempestività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si discuteva la giurisdizione del giudice tributario in relazione all'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso un pignoramento ritenuto viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento; inoltre si valutava la tempestività di un deposito di appello effettuato tardivamente a causa del malfunzionamento del sistema telematico SIGIT

La decisione

il giudice tributario è stato ritenuto competente a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi quando il vizio denunciato riguarda l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (confermata la linea di Cass. SS.UU. 13913/2017). Inoltre il deposito tardivo dell'appello è stato ammesso perché è stata comprovata l'interruzione del servizio telematico SIGIT e l'atto è stato depositato non appena il servizio è ripreso, avendo raggiunto il proprio scopo (quindi il ritardo è stato giustificato e il deposito considerato efficace)

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    la normativa sul processo tributario è interpretata nel senso che il giudice tributario ha competenza sulle opposizioni agli atti esecutivi connesse a vizi di notifica della cartella di pagamento

  • Cass. SS.UU. 13913/2017

    Cass. SS.UU. n.13913/2017

    giurisprudenza di legittimità che conferma la competenza del giudice tributario nelle controversie sull'esecuzione forzata quando il vizio riguarda la notifica della cartella di pagamento; principio richiamato per sostenere la giurisdizione nel caso concreto

Massime di principio

  • Il giudice tributario è competente a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi quando il motivo dell'opposizione attiene a vizi connessi alla cartella di pagamento, in particolare all'omessa o invalida notifica del provvedimento impositivo
  • Il malfunzionamento dei sistemi telematici (es. SIGIT) può giustificare un deposito processuale tardivo se il ricorrente dimostra l'interruzione del servizio e che l'atto è stato depositato immediatamente dopo la ripresa, nonché che il deposito ha effettivamente raggiunto il proprio scopo
  • In casi analoghi è opportuno conservare e produrre prove tecniche dell'interruzione del servizio telematico (segnalazioni, certificazioni del gestore, log, ricevute di sistema, PEC inviate nei tempi utili) per giustificare ritardi nei termini
  • Quando si impugna un atto esecutivo per vizi di notifica, conviene concentrare l'azione sul profilo della efficacia e validità della notifica della cartella di pagamento, poiché ciò incide direttamente sulla legittimità dell'esecuzione
  • Richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SS.UU. 13913/2017) rafforza la tesi sulla competenza del giudice tributario e sull'ammissibilità di eccezioni procedurali legate a disfunzioni telematiche

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