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Sentenza

Sentenza n. 12397/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento (ric.) - della deliberazione n. 115 dell’8 luglio 2024, avente a oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative”, pubblicata all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune dal 23-07-2024 al 07-08-2024, nella parte in cui la Giunta del Comune di Fiumicino ha deliberato di “individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe ‘per legge’, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della l. 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018” (doc. 1); - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 con cui la Giunta comunale di Fiumicino ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali (doc. 2); (I mm.aa.) - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024, avente a oggetto “Attuazione delle direttive ex dl 131 del 16(09/2024 a parziale modifica della legge 118/2022”, pubblicata all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune dal 31-10-2024 al 15-11-2024, con la quale la Giunta del Comune di Fiumicino ha deliberato “[…] 5. Di individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto di proroghe ‘per legge’ il termine del 30/09/2027, disposto dal dl 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018, al fine di tutelare l’interesse pubblico alla non interruzione dei servizi offerti dai concessionari ed assicurare l’adeguata cura e custodia dei beni demaniali […]” (doc. 1); (II mm.aa.) - della deliberazione n. 234 del 27-11-2025 avente a oggetto “Attuazione delle direttive ex dl 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della legge 118/2022”; nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica nonché, in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo;

Giustizia amministrativa202411120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali che individuavano dapprima nel 31 dicembre 2024 e poi nel 30 settembre 2027 il termine ultimo di conservazione della concessione demaniale marittima, originariamente rilasciata con scadenza al 31 dicembre 2033

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata all'esito di una procedura evidenziale e recante scadenza al 31 dicembre 2033, ha impugnato le deliberazioni con cui il Comune di Fiumicino aveva ricondotto anche tale titolo tra le concessioni soggette a scadenza anticipata, inizialmente al 31 dicembre 2024 e successivamente al 30 settembre 2027, in vista dell'espletamento di nuove procedure competitive. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, l. n. 118/2022, degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e dell'art. 18 del relativo regolamento di attuazione, sostenendo che la concessione, essendo stata rilasciata sino al 2033 mediante una procedura amministrativa specifica, non potesse essere automaticamente ridotta; violazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE, nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia, assumendo che la procedura seguita dal Comune fosse conforme ai requisiti unionali; violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-quinquies l. n. 241/1990, nonché dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché l'amministrazione avrebbe inciso su una posizione consolidata senza attivare un procedimento di autotutela e senza le garanzie partecipative; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità, sviamento e difetto di motivazione, anche per avere approvato uno schema di disciplinare riferito alle sole strutture denominate stabilimenti balneari senza considerare le diverse tipologie e caratteristiche delle concessioni. Con i motivi aggiunti sono state impugnate anche le deliberazioni successive, deducendo censure analoghe e la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria subordinata, riferita al mancato ammortamento delle spese e al lucro cessante derivanti dall'anticipata cessazione della concessione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato in parte qua gli atti impugnati. Ha rilevato che la determinazione dirigenziale n. 123 del 31 ottobre 2024, con cui era stata dichiarata l'inesistenza delle concessioni demaniali con scadenza al 31 dicembre 2033, era già stata annullata dalla stessa Sezione con precedente sentenza. Richiamando le ragioni di tale pronuncia e valorizzando il dato decisivo che il titolo della ricorrente, rilasciato all'esito di una procedura evidenziale, indicava espressamente la scadenza del 31 dicembre 2033, il Collegio ha ritenuto illegittimo includere tale concessione tra quelle soggette al termine del 30 settembre 2027 e destinate a nuove procedure competitive. L'accoglimento delle domande di annullamento ha reso superfluo l'esame delle domande risarcitorie subordinate. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, l. n. 118/2022

    La disposizione è stata invocata in relazione alla durata delle concessioni demaniali marittime, ma la sentenza fonda l'accoglimento soprattutto sulla specifica scadenza al 31 dicembre 2033 risultante dal titolo rilasciato all'esito di procedura evidenziale.

  • artt. 36 e 37 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimità del procedimento concessorio e l'efficacia della concessione sino alla scadenza indicata nel titolo.

  • art. 18 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di rilascio della concessione demaniale marittima.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti unionali applicabili all'affidamento delle concessioni demaniali.

  • art. 49 TFUE

    Invocato in collegamento con i principi unionali in materia di libertà di stabilimento e affidamento delle concessioni.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Invocato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento volto alla riduzione della durata della concessione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Invocato per la mancata garanzia del contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'incisione sul titolo avrebbe dovuto avvenire mediante il corretto esercizio del potere di revoca e con le relative garanzie.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Invocato con i motivi aggiunti in relazione alla necessità di rispettare i presupposti e i limiti dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.

    Utilizzato dal giudice per richiamare per relationem le argomentazioni della precedente sentenza della stessa Sezione relativa alla determinazione dirigenziale n. 123/2024.

Massime di principio

  • Una concessione demaniale marittima rilasciata all'esito di una specifica procedura evidenziale e recante nel titolo una determinata scadenza non può essere automaticamente ricondotta, sulla base di una successiva deliberazione generale, tra le concessioni soggette a una scadenza anticipata prevista per titoli diversi, senza una valida ragione giuridica riferita alla posizione concreta.
  • Quando il titolo concessorio indica espressamente una scadenza e tale titolo è stato rilasciato mediante procedura evidenziale, l'amministrazione deve rispettarne l'efficacia fino al termine previsto, salvo l'esercizio di uno specifico potere amministrativo conforme ai relativi presupposti e garanzie.
  • L'annullamento giudiziale dell'atto presupposto che individuava la scadenza delle concessioni incide sulla legittimità degli atti successivi che, fondandosi sul medesimo presupposto, includano la concessione interessata tra quelle destinate a una nuova procedura competitiva.
  • Quando la domanda principale di annullamento è accolta, le domande risarcitorie formulate in via subordinata non devono essere esaminate se la loro proposizione era condizionata all'eventuale mancato accoglimento della tutela demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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