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Sentenza

Sentenza n. 2670/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 1648/2025, che aveva condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo sei scatti stipendiali e a corrispondere i relativi importi con interessi legali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo di non avere ricevuto la liquidazione dovuta in esecuzione della sentenza del 16 luglio 2025, non appellata, che aveva ordinato la rideterminazione del TFS mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente e per il conseguente mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni; ha inoltre documentato l’avvenuta liquidazione e il pagamento integrale, comprensivo degli interessi. In camera di consiglio i ricorrenti hanno confermato l’intervenuto pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare l’eccezione di intervenuto adempimento come ragione decisiva. Ha rilevato che non risultava notificata all’INPS, presso la sede legale, la sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza. In base all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, anche per instaurare il giudizio di ottemperanza diretto al pagamento di somme dovute da un’amministrazione deve essere previamente notificato il titolo esecutivo all’ente debitore e devono decorrere 120 giorni; la notifica è un adempimento stragiudiziale prodromico all’azione esecutiva. In assenza di notificazione rituale, il termine non decorre e l’azione è inammissibile. Le spese sono state compensate, considerati il mancato iniziale adempimento del giudicato e il tempo trascorso prima dell’esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    L’art. 14 del d. l. n. 669/1996 stabilisce che, al fine di poter procedere ad un’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione - e quindi, per pacifica giurisprudenza, anche ai fini di un giudizio di ottemperanza - è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo alla stessa amministrazione.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice è condizione preliminare anche per promuovere l’ottemperanza diretta a ottenere il pagamento di somme.

Massime di principio

  • Per promuovere un giudizio di ottemperanza diretto al pagamento di somme dovute da un’amministrazione, il titolo esecutivo deve essere previamente notificato all’amministrazione debitrice e devono decorrere 120 giorni dalla notificazione, secondo l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione del titolo esecutivo richiesta ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni è un adempimento stragiudiziale e deve essere effettuata presso la sede legale dell’amministrazione debitrice; in mancanza, il termine non decorre e il ricorso per ottemperanza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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