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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. prot. 511 del 20.01.2025 con il quale il Direttore del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso ha comunicato all’interessata il diniego di immatricolazione ai corsi liberi di Strumenti a percussione per l’anno accademico 2024/2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; con i motivi aggiunti: - del provvedimento prot. 4482 del 6.05.2025, mediante il quale il Direttore del medesimo Conservatorio ha confermato il diniego di immatricolazione della ricorrente ai corsi liberi di Strumenti a percussione per l’anno accademico 2024/2025.

Giustizia amministrativa202500065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di immatricolazione ai corsi liberi di Strumenti a percussione per l’anno accademico 2024/2025, dapprima comunicato con nota del 20 gennaio 2025 e poi confermato con provvedimento del 6 maggio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella graduatoria degli idonei, ha impugnato il diniego di immatricolazione deducendo, in via principale, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di legalità, uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, perplessità e sviamento. La prima nota si limitava ad affermare che l’ammissione dipendeva dalla verifica dei posti disponibili nelle classi e prospettava astrattamente l’assenza di posti o la mancata disponibilità dei docenti, senza indicare quale concreta ragione ostativa ricorresse né illustrarne i presupposti. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento di riesame, contestandone il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e la violazione del legittimo affidamento, poiché il Conservatorio aveva confermato il diniego pur dando atto della disponibilità di un residuo di ore e della posizione del docente incaricato. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti ai sensi degli artt. 31 e 116 c.p.a.; tale domanda è stata definita con precedente sentenza non definitiva per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’ostensione documentale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, respingendo le eccezioni secondo cui gli atti sarebbero state mere note di cortesia prive di natura autoritativa e la ricorrente sarebbe priva di interesse. Sebbene l’anno accademico fosse ormai concluso e l’annullamento non producesse più un immediato effetto utile, il Collegio ha esaminato il merito ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente aveva dichiarato di mantenere interesse all’accertamento dell’illegittimità in vista di una successiva azione risarcitoria. Il ricorso introduttivo è stato accolto perché la nota del 20 gennaio 2025 non spiegava in concreto le ragioni del diniego: l’eventuale discrezionalità tecnico-organizzativa del Conservatorio nell’attivazione dei corsi liberi non esonera dall’obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni della decisione negativa. Anche il provvedimento del 6 maggio 2025 è stato ritenuto carente di motivazione, in particolare quanto all’asserita indisponibilità del docente e alla mancata attivazione del corso nonostante la disponibilità di ore emersa nel procedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha quindi accertato l’illegittimità di entrambi gli atti ai soli fini previsti dall’art. 34, comma 3, c.p.a., compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e intellegibile del provvedimento, tale da rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente a fondamento del diritto di accesso agli atti necessari alla tutela della propria posizione; la relativa domanda è stata poi definita per cessazione della materia del contendere.

  • artt. 31 e 116 c.p.a.

    Sono stati richiamati per la domanda giudiziale relativa all’accesso agli atti e al silenzio serbato dall’amministrazione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    Consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto, anziché annullarlo, quando l’annullamento non sia più utile e il ricorrente dichiari un interesse ai fini di una successiva domanda risarcitoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato mediante avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prima della decisione sul merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato nella precedente decisione sulla domanda di accesso, a seguito dell’integrale soddisfacimento della pretesa ostensiva.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di annullamento perde l’immediata utilità perché il periodo di efficacia dell’atto è ormai concluso, il giudice deve comunque accertare l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. se il ricorrente manifesta un interesse concreto in vista di una successiva azione risarcitoria.
  • Anche nell’esercizio di una discrezionalità tecnico-organizzativa, l’amministrazione deve motivare in modo puntuale il diniego, indicando la concreta situazione di fatto ostativa e le ragioni per cui essa impedisce l’accoglimento dell’istanza; non è sufficiente prospettare astrattamente possibili ragioni alternative.
  • La motivazione di un diniego è illegittima quando non consente di comprendere se la decisione dipenda dall’assenza di posti disponibili, dall’indisponibilità dei docenti o da altra specifica circostanza organizzativa, né permette di verificare l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
  • Un provvedimento di riesame non sana il vizio motivazionale dell’atto originario se anche il nuovo atto non chiarisce concretamente le ragioni della determinazione negativa, soprattutto quando gli elementi istruttori evidenziano una possibile disponibilità di risorse didattiche o organizzative.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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