Sentenza del 09/05/2016 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento Doganale - Sottoscrizione - Nullità - Notificazione postale - Consegna del plico - Regolarità Atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto regolare l'accertamento doganale, affermando che l'indicazione del responsabile del procedimento non è prescritta a pena di nullità in questa materia, diversamente da quanto previsto in tema di riscossione. La notifica postale si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficio Postale, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di un accertamento doganale privo dell'indicazione del responsabile del procedimento e il momento di perfezionamento della notificazione effettuata tramite servizio postale. Il ricorrente contestava presumibilmente la nullità dell'atto e/o l'irregolarità della notifica.
Norme richiamate
Principio generale sul perfezionamento della notificazione a mezzo posta
Il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale avviene per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficio Postale.
La notificazione si considera perfezionata per il soggetto notificante quando consegna il plico all'ufficio postale; eventuali tempi successivi riguardano il perfezionamento nei confronti del destinatario.
Disciplina dell'indicazione del responsabile del procedimento negli atti di riscossione
La diversa disciplina prevista in materia di riscossione non può essere automaticamente estesa all'accertamento doganale: in quest'ultimo ambito, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta di per sé la nullità dell'atto.
Massime di principio
- L'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità solo quando una specifica disposizione la preveda espressamente come conseguenza; non è sufficiente richiamare per analogia la disciplina di un settore diverso.
- Un accertamento doganale privo di tale indicazione può rimanere valido se contiene gli altri elementi prescritti dalla legge e consente al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Per le notifiche effettuate tramite il servizio postale, ai fini del rispetto dei termini da parte del notificante rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale, non necessariamente quella di ricezione da parte del destinatario.
- La validità dell'atto e quella della notificazione devono essere valutate separatamente: l'eventuale contestazione deve individuare lo specifico requisito mancante e la conseguenza invalidante prevista dalla legge.
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